LEGGE 11 febbraio 1992, n. 147

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 7-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli  articoli
16 e 17 della legge 2 dicembre  1991,  n.  390,  recante  "Norme  sul
diritto agli  studi  universitari",  sono  attuati  con  le  medesime
modalita' e procedure anche per gli anni successivi. 
  2. All'onere  derivante  dalla  presente  legge,  pari  a  lire  50
miliardi nel 1993 e  50  miliardi  nel  1994,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per  i  medesimi  anni,  all'uopo
utilizzando lo specifico  accantonamento  "Diritto  allo  studio".  A
decorrere dall'esercizio  finanziario  1995,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto  1988,  n.
362. (1) ((2)) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
27) che "La dotazione del Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23, comma 4)  che  "La
dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione  dei
prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di  studio  da  ripartire
tra le regioni, di cui alla  legge  11  febbraio  1992,  n.  147,  e'
incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013".