DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                        Art. 11-quaterdecies 
  (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione) 
 
  1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei  Campionati  mondiali  di
nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi  del  Mediterraneo
che si terranno a Pescara nel medesimo anno,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  e'  autorizzato  a  provvedere   con   contributi
quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici  anni  a
decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 2  milioni  di  euro  per
quindici anni a decorrere dall'anno  2008,  da  ripartire  in  eguale
misura tra le manifestazioni di cui al  primo  periodo  del  presente
comma. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  3. Per la prosecuzione degli interventi previsti  dall'articolo  1,
comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e'  autorizzata  la
spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2006;  e'
altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la
prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo  1,  comma  278,
della citata legge n. 311 del  2004  in  favore  della  Facolta'  ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli. (36) 
  4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24  dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2005"; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "30  giugno  2005"   sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"; 
    c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006". 
  5. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna  selvatica  o,
se  istituti,  degli  istituti  regionali,  possono,  sulla  base  di
adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi
di eta',  regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei  periodi  e
degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.   276,   e'   aggiunta   la   seguente   lettera:   "e-ter)
dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario,
effettuata da studenti e pensionati". A tal fine  e'  autorizzata  la
spesa annua di 200.000 euro dal 2006. 
  7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale
d'Abruzzo, Lazio e  Molise,  e'  erogata  a  favore  dell'ente  parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma  di  euro  2.500.000,  a
decorrere dall'anno  2006,  per  consentire  la  stabilizzazione  del
personale  fuori  ruolo   operante   presso   l'ente.   Le   relative
stabilizzazioni sono effettuate nei limiti  delle  risorse  assegnate
con il presente comma e  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in
essere  con  il  personale  che  presta  attivita'  professionale   e
collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi
contratti che  verranno  stipulati  dall'ente,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2006,  fino  alla  definitiva  stabilizzazione  del  suddetto
personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al  primo  periodo.  Al  relativo  onere  si  provvede
attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e' sostituito dal seguente: 
"12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni". 
  9. All'articolo 17, commi  1,  2  e  6,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e  successive  modificazioni,  le
parole: "31  dicembre  2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2006". La disposizione del presente  comma  non  si  applica
alle discariche di II categoria, di tipo A, di  tipo  ex  2A  e  alle
discariche per inerti,  cui  si  conferiscono  materiali  di  matrice
cementizia  contenenti  amianto,  per  le   quali   il   termine   di
conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 
  10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n.  379,  e'
aumentato, a decorrere dall'anno 2006,  ad  euro  2.300.000.  Per  le
attivita' e il conseguimento delle finalita'  scientifiche  del  Polo
nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della  legge
29 ottobre 2003, n. 291, viene  riconosciuto  alla  Sezione  italiana
dell'Agenzia internazionale  per  la  prevenzione  della  cecita'  un
contributo annuo di euro 750.000. E'  concesso  un  contributo  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008  in  favore
dell'ente  morale  riconosciuto  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui  all'articolo
1, comma 113, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  deve  essere
inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006  esso  e'  pari  a  400.000  euro.  Per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'
autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno
degli anni 2007 e 2008 la spesa di un  milione  di  euro.  In  favore
della Lega italiana tumori e' autorizzata la spesa di  1  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. ((46)) 
  11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale  nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione  e  nella  cura
delle patologie nel  campo  dell'oftalmologia,  per  l'anno  2006  e'
autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di  euro  in
favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la  ricerca  in
oftalmologia,  con  sede  in  Roma.  Allo  scopo  di  promuovere   il
miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli  di
assistenza  ospedaliera,  e'  autorizzata  la   concessione   di   un
contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui  per  ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente  degli
Ospedali  dell'Unione  europea  (Hope)  con  sede   in   Belgio.   E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno  2006,  500.000  euro
per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione
e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in  Italia
che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo,
il  Ministro  degli  affari  esteri,  il  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie  attuano  congiuntamente  avvalendosi,   in   particolare,
dell'Associazione denominata "Alleanza degli  Ospedali  italiani  nel
mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004. 
  12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la  concessione
da parte  di  banche  nonche'  di  intermediari  finanziari,  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di  finanziamenti
a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi  e
di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore  a  sessanta
anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica  soluzione  puo'
essere richiesto al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato
ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta'
o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o
si compiano  atti  che  ne  riducano  significativamente  il  valore,
inclusa la costituzione di diritti reali di  garanzia  in  favore  di
terzi che vadano a gravare sull'immobile. 
  12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di concordare, al
momento della  stipulazione  del  contratto,  modalita'  di  rimborso
graduale  della  quota  di  interessi  e  delle  spese,   prima   del
verificarsi degli eventi di cui al  comma  12,  sulla  quale  non  si
applica la capitalizzazione  annuale  degli  interessi.  In  caso  di
inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 
  12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina  prevista  dagli
articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive  modificazioni,  non  rileva  la
data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario. 
  12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo
sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili  residenziali  e
agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo
unico di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385.
L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma
12 non puo' essere iscritta contemporaneamente su  piu'  immobili  di
proprieta'  del  finanziato.  Qualora  il   finanziamento   non   sia
integralmente rimborsato entro  dodici  mesi  dal  verificarsi  degli
eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad
un valore  pari  a  quello  di  mercato,  determinato  da  un  perito
indipendente  incaricato  dal  finanziatore,  utilizzando  le   somme
ricavate  dalla  vendita  per  estinguere  il  credito   vantato   in
dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici  mesi
senza che sia  stata  perfezionata  la  vendita,  tale  valore  viene
decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi  successivi  fino  al
perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa,  l'erede
puo'  provvedere  alla  vendita  dell'immobile,  in  accordo  con  il
finanziatore, purche' la compravendita  si  perfezioni  entro  dodici
mesi dal conferimento dello stesso.  Le  eventuali  somme  rimanenti,
ricavate dalla vendita  e  non  portate  a  estinzione  del  predetto
credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o  ai  suoi  aventi
causa. L'importo del debito residuo non  puo'  superare  il  ricavato
della vendita dell'immobile, al  netto  delle  spese  sostenute.  Nei
confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le  domande
giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del
codice   civile   trascritte   successivamente   alla    trascrizione
dell'acquisto. 
  12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  sentite
l'Associazione bancaria italiana e le associazioni  dei  consumatori,
con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale  sono  stabilite
le regole per  l'offerta  dei  prestiti  vitalizi  ipotecari  e  sono
individuati i casi e  le  formalita'  che  comportino  una  riduzione
significativa  del  valore  di   mercato   dell'immobile,   tale   da
giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento,  e
con il quale garantire trasparenza e  certezza  dell'importo  oggetto
del finanziamento, dei termini di pagamento,  degli  interessi  e  di
ogni altra spesa dovuta. 
  12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle
disposizioni vigenti a tale data. 
  13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro   delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio, emana  uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi
dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  volti  a
disciplinare: 
    a) il riordino delle disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
installazione degli impianti all'interno degli edifici; 
    b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti
di cui alla lettera a)  con  l'obiettivo  primario  di  tutelare  gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; 
    c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle  regioni
e degli enti locali secondo i principi di sussidiarieta' e  di  leale
collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 
    d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b). 
  14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui
all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2006. 
  15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la seguente: 
    "p-quaterdecies) area  del  territorio  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  19  maggio  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005". 
  16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, la disposizione  prevista  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che  un'area
e' da considerare comunque fabbricabile se e'  utilizzabile  a  scopo
edificatorio   in   base   allo   strumento   urbanistico   generale,
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 
  17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro
a  decorrere  dall'anno  2006  in  favore  dell'ANAS   Spa   per   la
realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le  strade  pugliesi
SP 231 e SP 238. 
  18.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive   e'
determinata annualmente  la  quota  di  risorse  del  Fondo  speciale
rotativo per l' innovazione tecnologica di cui all'articolo 14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare,  a  valere  sulla  quota
erogata a fondo perduto,  agli  interventi  previsti  dal  comma  270
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:  "Il
reddito imponibile dei soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale  delle
navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  iscritte  nel  registro  internazionale  di  cui   al
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,  e  dagli  stessi
armate, nonche' delle navi noleggiate il  cui  tonnellaggio  non  sia
superiore al 50 per cento di quello complessivamente  utilizzato,  e'
determinato ai sensi della presente sezione qualora  il  contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre
mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire  dal  quale  intende
fruirne con le modalita' di cui  al  decreto  previsto  dall'articolo
161". 
  20. Per la prosecuzione degli interventi previsti  dall'articolo  2
della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per la  realizzazione  di
opere di natura sociale, culturale  e  sportiva,  e'  autorizzato  un
contributo quindicennale di 1 milione di euro a  decorrere  dall'anno
2006. 
  21. All'articolo 1 del decreto legge  24  dicembre  2003,  n.  353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,
al comma 3, dopo le parole: "dell'ambiente naturale" sono inserite le
seguenti: ",  le  associazioni  riconosciute  a  carattere  nazionale
aventi  per  oggetto  statutario,  da  piu'  di  quaranta  anni,   lo
svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
338)  che   "il   secondo   periodo   del   comma   3   dell'articolo
11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' soppresso". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
325) che  "Per  le  attivita'  e  il  conseguimento  delle  finalita'
scientifiche  del  polo  nazionale  di  servizi  e  ricerca  per   la
prevenzione  della  cecita'  e   la   riabilitazione   visiva   degli
ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata  alla  legge  16
ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto  alla  sezione
italiana  dell'Agenzia  internazionale  per  la   prevenzione   della
cecita',  di  cui  all'articolo  11-quaterdecies,   comma   10,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  e'  incrementato
di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018".