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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 27-10-2019
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per   un   piu'   incisivo   contrasto   del   fenomeno
dell'evasione  fiscale,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie   e
finanziarie urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
     Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale 
 
  1. Per potenziare l'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e
contributiva, in attuazione dei principi di economicita',  efficienza
e  collaborazione  amministrativa,  la  partecipazione   dei   comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e'  incentivata  mediante  il
riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme
relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle
sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi  a  titolo
definitivo,  a  seguito  dell'intervento   del   comune   che   abbia
contribuito all'accertamento stesso. (23) (24) (36) (37)(44)((47)) 
  2. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, d'intesa  con  l'INPS  e  la  Conferenza
unificata, sono stabilite  le  modalita'  tecniche  di  accesso  alle
banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica,  di
copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti,
nonche'  quelle  della  partecipazione  dei  comuni  all'accertamento
fiscale e contributivo di  cui  al  comma  1.  Per  le  attivita'  di
supporto all'esercizio di  detta  funzione  di  esclusiva  competenza
comunale, i comuni possono avvalersi  delle  societa'  e  degli  enti
partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari  delle  entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle
banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento  sono  altresi'
individuate le ulteriori materie per le quali  i  comuni  partecipano
all'accertamento fiscale e contributivo;  in  tale  ultimo  caso,  il
provvedimento, adottato d'intesa con il  direttore  dell'Agenzia  del
territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche
una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. 
  2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane  fermo
quanto previsto dallo statuto speciale  e  dalle  relative  norme  di
attuazione,  ed  in  particolare   dall'articolo   13   del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 2, comma 10,
lettera b)) che "e' elevata al 50 per  cento  la  quota  dei  tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai  comuni  in
via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a  titolo  non
definitivo". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, nel  modificare  l'art.  2,  comma  10,
lettera b) del D.Lgs. 14  marzo  2011,  n.  23,  ha  conseguentemente
disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 12-bis)  che  "Al  fine  di  incentivare  la
partecipazione dei comuni all'attivita' di  accertamento  tributario,
per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma
10, lettera b), del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'
elevata al 100 per cento"; 
  - (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Le disposizioni  di  cui  ai
commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di
mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte  dei  comuni,
dei consigli tributari". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 nel modificare l'art. 2,  comma  10,
lettera b) del D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 702) che "Per gli  anni  2015,  2016  e
2017, la quota di cui all'articolo  2,  comma  10,  lettera  b),  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' determinata nel  55  per
cento". 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n.  11  nel  modificare  l'art.  1,  comma
12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con  modificazioni
dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta  modifica  l'art.
2, comma  10,  lettera  b)  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23  ha
conseguentemente  disposto   che   "Al   fine   di   incentivare   la
partecipazione dei comuni all'attivita' di  accertamento  tributario,
per gli anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2,  comma
10, lettera b), del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'
elevata al 100 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225 nel modificare l'art. 1, comma 12-bis  del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14
settemebre 2011, n. 148 che a sua volta modifica l'art. 2, comma  10,
lettera b) del D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23  ha  conseguentemente
disposto che "Al fine di incentivare  la  partecipazione  dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni  dal  2012  al
2019, la quota di cui all'articolo  2,  comma  10,  lettera  b),  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
cento". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, nel  modificare  l'art.  1,  comma
12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con  modificazioni
dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta  modifica  l'art.
2, comma  10,  lettera  b)  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23  ha
conseguentemente  disposto   che   "Al   fine   di   incentivare   la
partecipazione dei comuni all'attivita' di  accertamento  tributario,
per gli anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all'articolo 2,  comma
10, lettera b), del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'
elevata al 100 per cento".