DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 23-11-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
            Operazioni di credito a medio e lungo termine 
 
  Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo  termine  e
tutti i provvedimenti, atti, contratti  e  formalita'  inerenti  alle
operazioni  medesime,  alla   loro   esecuzione,   modificazione   ed
estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque  tipo  da  chiunque  e  in
qualsiasi  momento  prestate  e   alle   loro   eventuali   surroghe,
sostituzioni, posterogazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a tali finanziamenti, nonche' alle successive cessioni  dei  relativi
contratti o  crediti  e  ai  trasferimenti  delle  garanzie  ad  essi
relativi effettuate da aziende  e  istituti  di  credito  e  da  loro
sezioni o gestioni che  esercitano,  in  conformita'  a  disposizioni
legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e  lungo
termine, e quelle effettuate  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali
e' stata esercitata l'opzione di cui  all'articolo  17,  sono  esenti
dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle  imposte
ipotecarie   e   catastali   e   dalle   tasse   sulle    concessioni
governative.((47)) 
  In deroga al precedente comma, gli atti  giudiziari  relativi  alle
operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette  imposte  secondo
il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni
stesse sono soggette all'imposta  di  bollo  di  lire  100  per  ogni
milione o frazione di milione. 
  Agli effetti di quest'articolo  si  considerano  a  medio  e  lungo
termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu' di diciotto mesi. 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n.  242  (in
G.U.  1ª  22/11/2017  n.   47),   ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  (Disciplina   delle
agevolazioni tributarie) - nella  versione  in  vigore  anteriormente
alle modifiche apportate  dalla  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» -  nella  parte  in
cui esclude l'applicabilita' dell'agevolazione fiscale  ivi  prevista
alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari".