DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
Testo in vigore dal: 29-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le discariche gia' autorizzate alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto  possono  continuare  a  ricevere,  fino  al  31
dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate. (4) (6) 
  2. Fino al 31 dicembre 2006  e'  consentito  lo  smaltimento  nelle
nuove discariche, in osservanza delle  condizioni  e  dei  limiti  di
accettabilita'   previsti   dalla    deliberazione    del    Comitato
interministeriale del 27  luglio  1984,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13  settembre  1984,  di
cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica  8  agosto
1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 1994,  nonche'  dalle  deliberazioni  regionali
connesse, relativamente: 
a) nelle discariche per rifiuti inerti,  ai  rifiuti  precedentemente
avviati a discariche di II categoria, tipo A; 
b) nelle  discariche  per  rifiuti   non   pericolosi,   ai   rifiuti
   precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II
   categoria, tipo B; 
c) nelle   discariche   per   rifiuti    pericolosi,    ai    rifiuti
   precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo  C  e
   terza categoria. (4) (6) 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o,  su  sua
delega, il gestore della discarica, presenta all'autorita' competente
un piano di adeguamento della discarica alle  previsioni  di  cui  al
presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo
14. 
  4. Con motivato provvedimento  l'autorita'  competente  approva  il
piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione  dell'esercizio
della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le  modalita'  di
esecuzione e il termine finale per l'ultimazione  degli  stessi,  che
non puo' in ogni caso  essere  successivo  al  16  luglio  2009.  Nel
provvedimento l'autorita' competente  prevede  anche  l'inquadramento
della discarica in una delle categorie  di  cui  all'articolo  4.  Le
garanzie finanziarie  prestate  a  favore  dell'autorita'  competente
concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria. 
  4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita'  competente  approva  i
piani di adeguamento,  presentati  ai  sensi  del  comma  3,  per  le
discariche di rifiuti pericolosi e per  quelle  autorizzate  dopo  la
data del 16 luglio 2001 e fino al 23  marzo  2003,  deve  fissare  un
termine per l'ultimazione dei lavori di  adeguamento,  che  non  puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008. 
  4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui  al  comma  1,  il
provvedimento di approvazione del piano  di  adeguamento  di  cui  al
comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale  termine  si  intende
anticipato al 1° ottobre 2008. 
  5. In caso di mancata approvazione del piano di  cui  al  comma  3,
l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi di chiusura  della
discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c). 
  6. Sono abrogati: 
    a)  il  paragrafo  4.2  e  le  parti  attinenti  allo  stoccaggio
definitivo dei  paragrafi  5  e  6  della  citata  deliberazione  del
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;  ai  fini  di  cui  al
comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2008 i valori limite e le
condizioni di ammissibilita' previsti dalla deliberazione; 
    b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; 
    c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma  2,  del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; 
    d) l'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
agosto 1994. (4) (6) 
  7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente  disciplina.
(8) 
  ((7-bis.  I  limiti  di  cui  alla  tabella  5,  nota  lettera  h),
dell'Allegato 4 si applicano,  ai  sensi  dell'articolo  7-quinquies,
comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.)) 
 
 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2003. 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                 dei Ministri 
 
                               Buttiglione, Ministro per le politiche 
                                 comunitarie 
 
                               Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                                 della tutela del territorio 
 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                               Castelli, Ministro della giustizia 
 
                               Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                 delle finanze 
 
                               Marzano, Ministro delle attivita' 
                                 produttive 
 
                               Sirchia, Ministro della salute 
 
  Visto, il Guardasigilli: Castelli 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
184, lettera c)) che "il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e
6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e'  fissato  al  31
dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre  2006,  n.  296,  come  modificata  dalla  L.  24
dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 184,  lettera
c)) che "il termine di cui all'articolo  17,  commi  1,  2  e  6  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre
2008". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con  l'art.  5,  comma
1-bis) che "Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  199  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo  ai  piani  regionali  di
gestione dei rifiuti, il regime transitorio di  cui  all'articolo  17
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' prorogato fino  al
30 giugno 2009".