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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 143

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. ((nonchè di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato)).

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212 (in SO n.131, relativo alla G.U. 11/08/2003, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal:  28-2-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie, nonché di gare indette dalla Consip S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Nuovi termini delle definizioni e modifiche
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003"; nello stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2004"; al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; al quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali".
2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il
((16 aprile 2004))
. La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.
2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al
((16 aprile 2004))
; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";
b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";
c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
"2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo".
2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.
2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il
((16 aprile 2004))
, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al
((19 aprile 2004))
. È sospeso fino al
((19 aprile 2004))
il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.
2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata".
2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.
2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
2-duodecies. Nell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse".
2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela.