LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
(Definizione degli accertamenti, degli atti di  contestazione,  degli
avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio
              e dei processi verbali di constatazione) 
 
  1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di  entrata  in
vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per  la
proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di  cui  agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  non  e'
ancora intervenuta la definizione,  nonche'  i  processi  verbali  di
constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in  vigore
della presente legge, non e' stato notificato avviso di  accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio,  possono  essere  definiti
secondo  le  modalita'  previste   dal   presente   articolo,   senza
applicazione di interessi, indennita' di mora e sanzioni salvo quanto
previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non  e'  ammessa
per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione  penale
per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di
cui il contribuente ha avuto formale  conoscenza  entro  la  data  di
perfezionamento della definizione. 
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e  degli  inviti  al
contraddittorio  di  cui  al  comma  1,  si  perfeziona  mediante  il
pagamento, entro il 16  aprile  2003,  degli  importi  che  risultano
dovuti per effetto dell'applicazione  delle  percentuali  di  seguito
indicate, con riferimento a ciascuno scaglione: 
    a) 30 per cento delle maggiori  imposte,  ritenute  e  contributi
complessivamente  accertati   ovvero   indicati   negli   inviti   al
contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; 
    b) 32 per cento delle maggiori  imposte,  ritenute  e  contributi
complessivamente  accertati   ovvero   indicati   negli   inviti   al
contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non  superiori  a  50.000
euro; 
    c) 35 per cento delle maggiori  imposte,  ritenute  e  contributi
complessivamente  accertati   ovvero   indicati   negli   inviti   al
contraddittorio, superiori a 50.000 euro. 
  3. La definizione di cui al  comma  2  e'  altresi'  ammessa  nelle
ipotesi di rettifiche relative a perdite  dichiarate,  qualora  dagli
atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. 
In tal caso la  sola  perdita  risultante  dall'atto  e'  riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge. 
  3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione  delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge non sono ancora spirati  i  termini  per  la  proposizione  del
ricorso possono essere definiti mediante  il  pagamento  del  10  per
cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione. 
  4. La definizione dei processi verbali di constatazione di  cui  al
comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003,
di un importo calcolato: 
    a) per le imposte sui redditi, relative  addizionali  ed  imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento  alla  somma  dei
maggiori   componenti   positivi   e   minori   componenti   negativi
complessivamente risultanti dal verbale medesimo; 
    b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive,  l'imposta
sul valore aggiunto e le altre imposte indirette,  riducendo  del  50
per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati
nel verbale stesso; 
    b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile  la
procedura di irrogazione  immediata  prevista  dall'articolo  17  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni,  riducendo  del  90  per  cento  le  sanzioni   minime
applicabili; 
    b-ter) per le violazioni concernenti  l'omessa  effettuazione  di
ritenute e il conseguente omesso veramente da  parte  del  sostituito
d'imposta, riducendo del 65  per  cento  l'ammontare  delle  maggiori
ritenute omesse risultante dal verbale stesso. 
  4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del  presente
articolo,  le  violazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,   del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 19. 
  4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
  5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi  del  presente  articolo
sono effettuati  entro  il  16  aprile  2003,  secondo  le  ordinarie
modalita' previste per il versamento diretto  dei  relativi  tributi,
esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo  17  del
decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000  euro
e, per gli altri soggetti,  la  somma  di  6.000  euro,  gli  importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo,  entro
il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli  interessi
legali a decorrere dal 17  aprile  2003.  L'omesso  versamento  delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive  modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una   sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,  ridotta
alla meta' in caso di  versamento  eseguito  entro  i  trenta  giorni
successivi alla scadenza medesima,  e  gli  interessi  legali.  Entro
dieci giorni dal versamento dell'intero importo  o  di  quello  della
prima rata il contribuente fa  pervenire  all'ufficio  competente  la
quietanza  dell'avvenuto  pagamento  unitamente   ad   un   prospetto
esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.(8) 
  6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda  su  dati  non
corrispondenti a quelli contenuti negli atti  indicati  al  comma  1,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che  versano  nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo
al rimborso degli importi versati che, in ogni  caso,  valgono  quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti  in  base
agli accertamenti definitivi. 
  7. Il perfezionamento della definizione comporta  l'esclusione,  ad
ogni effetto, della punibilita' per i reati  tributari  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483,  484,  485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice  penale,  nonche'  dagli  articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare i citati reati  tributari,  ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa  pendenza  o
situazione  tributaria.  E'  altresi'  esclusa,  per  le  definizioni
perfezionate,  l'applicazione  delle  sanzioni  accessorie   di   cui
all'art. 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
all'art. 21  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472.
L'esclusione di cui al presente comma  non  si  applica  in  caso  di
esercizio dell'azione penale della quale  il  contribuente  ha  avuto
formale  conoscenza  entro   la   data   di   perfezionamento   della
definizione. (5) 
  8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e  fino  al
18 aprile 2003 restano sospesi i  termini  per  la  proposizione  del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui  al  comma  1,  gli
atti di cui al comma 3-bis, nonche'  quelli  per  il  perfezionamento
della definizione di cui al citato decreto  legislativo  n.  218  del
1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo
comma 1. 
                                                     (5)(8)(8)((10a)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  i
contribuenti che non hanno effettuato,  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto 143/2003, versamenti utili per
la definizione degli adempimenti e degli obblighi  tributari  di  cui
agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12,  14,  15  e  16  della
legge 289/2002, possono provvedervi entro  il  16  ottobre  2003.  La
proroga  e'  efficace  anche  per  i  contribuenti  che  nei  termini
precedentemente  fissati  hanno  aderito  ad  una  sola  o   a   piu'
definizioni e intendono avvalersi delle  fattispecie  previste  dalla
legge 289/2002. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  1,  comma  2-sexies)  che  per  i
contribuenti che provvedono, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003,
versamenti utili per la definizione  di  cui  all'articolo  15  della
legge 289/2002, il termine per la proposizione  del  ricorso  avverso
atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso
articolo 15, e' fissato al 18 ottobre 2003. 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2-septies)  che  le
disposizioni di cui all'art. 15, comma 7, della  legge  289/2002,  si
intendono nel senso che la esclusione  della  punibilita'  opera  nei
confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a  commettere
i reati ivi indicati anche quando le  procedure  di  sanatoria,  alle
quali  e'  riferibile  l'effetto  di  esclusione  della  punibilita',
riguardano contribuenti diversi dalle persone  fisiche  e  da  questi
sono perfezionate. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 3  settembre  2003  (in  G.U.  06/09/2003,  n.  207)  ha
disposto (art. 1, comma 1) che  "Sono  rideterminati  al  17  ottobre
2003, i termini di decorrenza  degli  interessi  legali  relativi  ai
versamenti rateali, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo  periodo,
8, comma 3, quinto periodo, 9, commi 12, primo periodo, e  17,  terzo
periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo,  e  15,  comma  5,  secondo
periodo, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  come  modificata
dall'art.  5-bis  del  decreto-legge  24  dicembre  2002,   n.   282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i contribuenti
che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003,  n.  212,  ad  effettuare,  entro  il  16
ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,  8,  9,  9-bis,  11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  come
modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.
27,  gli  ulteriori  termini  connessi,  contenuti   nelle   medesime
disposizioni, sono rideterminati al: 
    a) 23 ottobre 2003, il termine per il riversamento da  parte  dei
soggetti convenzionati di quanto dovuto in  base  alla  dichiarazione
integrativa riservata, di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo; 
    b) 17 novembre 2003, i termini per la comunicazione, da parte  di
societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata,  dell'avvenuta  definizione,  di
cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e  8,
comma 11, primo periodo; 
    c) 16 gennaio 2004,  il  termine  per  il  perfezionamento  della
definizione da  parte  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi
prodotti in forma associata,  di  cui  agli  articoli  7,  comma  10,
secondo periodo, e 8, comma  11,  secondo  periodo;  per  i  medesimi
soggetti, sono altresi' rideterminati al 1° marzo 2004 e al 30 giugno
2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo,  di
cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8,  comma  3,  quinto
periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi  legali
a decorrere dal 17 gennaio 2004; 
    d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda
di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24  novembre  2003,  n.
326 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i  contribuenti  che  non
hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del
decreto  143/2003,  versamenti  utili  per   la   definizione   degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8,  9,
9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16  della  legge  289/2002,  possono
provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace anche  per
i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno  aderito
ad una  sola  o  a  piu'  definizioni  e  intendono  avvalersi  delle
fattispecie previste dalla legge 289/2002. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  1,  comma  2-sexies)  che  per  i
contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del  comma
2  del  D.L.  143/2003,  ad  effettuare,  entro  il  16  marzo  2004,
versamenti utili per la definizione  di  cui  all'articolo  15  della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  il
termine   per   la   proposizione   del    ricorso    avverso    atti
dell'amministrazione finanziaria, di cui  al  comma  8  dello  stesso
articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo
2004 il termine per il perfezionamento della definizione  di  cui  al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al contraddittorio di cui al comma 1 del  citato  articolo  15  della
legge n. 289 del 2002. 
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AGGIORNAMENTO (10a) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47
ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non  hanno
effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del  decreto
143/2003, versamenti utili per la  definizione  degli  adempimenti  e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,  8,  9,  9-bis,  11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga  e'  efficace
anche per i contribuenti  che  nei  termini  precedentemente  fissati
hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono  avvalersi
delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
successive modificazioni. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  1,  comma  2-sexies)  che  per  i
contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del  comma
2 del  D.L.  143/2003,  ad  effettuare,  entro  il  16  aprile  2004,
versamenti utili per la definizione di cui  all'  articolo  15  della
legge 289/2002, il termine per la proposizione  del  ricorso  avverso
atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso
articolo 15, e' fissato al 19 aprile 2004.