DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 (in SO n.29, relativo alla G.U. 22/02/2003, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 28-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 5-quinquies 
         (Definizione della tassa automobilistica erariale) 
 
  1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre  2001,  connesse  al
mancato  pagamento  della  tassa  automobilistica  erariale,  possono
essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il  16
aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' di  versamento.  In  tale
caso non sono dovuti interessi e sanzioni. 
  2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla
tassa di cui al  comma  1,  le  violazioni  possono  essere  definite
mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa
medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data. (2) (3)
((4)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  i
contribuenti che non hanno effettuato,  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  versamenti  utili  per  la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui  agli
articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del  2002,
possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24  novembre  2003,  n.
326, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti  che  non
hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  versamenti  utili  per   la   definizione   degli
adempimenti e degli obblighi tributari  di  cui  agli  articoli  5  e
5-quinquies del medesimo  decreto-legge  n.  282  del  2002,  possono
provvedervi entro il 16 marzo 2004. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2004,  n.
47, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i  contribuenti  che  non
hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  versamenti  utili  per   la   definizione   degli
adempimenti e degli obblighi tributari  di  cui  agli  articoli  5  e
5-quinquies del medesimo  decreto-legge  n.  282  del  2002,  possono
provvedervi entro il 16 aprile 2004.