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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 143

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. ((nonchè di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato)).

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212 (in SO n.131, relativo alla G.U. 11/08/2003, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal: 28-2-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
materia  di  versamento  e  riscossione  di  tributi,  di  Fondazioni
bancarie, nonche' di gare indette dalla Consip S.p.a.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

         Art. 1 Nuovi termini delle definizioni e modifiche
                 alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

 1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data
  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, hanno effettuato i
versamenti  utili  per  la  definizione  degli  adempimenti  e  degli
obblighi  tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge
27  dicembre  2002,  n.  289, come modificata dall'articolo 5-bis del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare
in  via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003,
le  relative  dichiarazioni.  Nell'articolo 16, comma 6, della citata
legge  n.  289  del  2002,  le  parole:  "30  giugno  2003",  ovunque
ricorrano,  sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003"; nello
stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo, le parole: "31 ottobre
2003"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "1° marzo 2004"; al secondo
periodo,  le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31  dicembre  2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con
il  pagamento  in  un  massimo di dodici rate trimestrali"; al quarto
periodo,  le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31  dicembre  2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con
il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali".
  2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, versamenti utili per la
definizione  degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli  7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  come  modificata  dall'articolo  5-bis del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui
agli  articoli  5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del
2002,  possono provvedervi entro il ((16 aprile 2004)). La proroga e'
efficace  anche  per  i  contribuenti che nei termini precedentemente
fissati  hanno  aderito  ad una sola o a piu' definizioni e intendono
avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289,   e   successive   modificazioni.   Resta  ferma  l'applicazione
dell'articolo  10  della  citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori
termini  connessi,  contenuti  nelle  predette  disposizioni, nonche'
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni
relative  alle  suddette definizioni, sono rideterminati con decreti,
rispettivamente,  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e del
direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date
di  versamento  degli  eventuali pagamenti rateali, ferma restando la
decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.
  2-bis.  Il  termine  per  la  presentazione  delle istanze previste
dall'articolo  11,  commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive  modificazioni, e' fissato al ((16 aprile 2004));
alla   medesima   data   e'   altresi'  fissato  il  termine  per  la
sottoscrizione  dell'atto  e  per  il contestuale versamento previsto
dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289
del 2002.
  2-ter.  Alla  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo  9,  al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine,
   le  seguenti  parole:  ";  le somme da versare complessivamente ai
   sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per
   cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";
b) nello  stesso  articolo  9,  al  comma  7,  secondo  periodo, sono
   aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "fino ad un importo di
   250.000.000  di  euro,  nonche'  di  una somma pari al 5 per cento
   delle perdite eccedenti il predetto importo";
c) nell'articolo  12,  dopo  il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
   "2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
   statali  e  affidati ai concessionari del servizio nazionale della
   riscossione  dal  1°  gennaio  2001  al 30 giugno 2001, i debitori
   possono  estinguere  il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre
   2003,  l'atto  di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno
   l'80  per  cento  delle  somme  di  cui  al comma 1, sulla base di
   apposita  comunicazione  che  i  concessionari inviano ai debitori
   entro  il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma
   2, secondo e terzo periodo".
  2-quater.  Nel  caso  in  cui,  per effetto dell'applicazione delle
disposizioni  di  cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  come  modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti
dovuto  un  versamento  di importo inferiore a quello gia' versato in
applicazione  delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati
possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei
contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  ad  eccezione  dei  contribuenti  che hanno presentato in forma
riservata  la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge
n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza e' restituita
da  parte  dell'intermediario,  senza  corresponsione  di  interessi,
previa  presentazione  di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre
2003;  l'intermediario  procede  alla relativa compensazione ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
  2-quinquies.  I  contribuenti  che  entro  il  30 giugno 2003 hanno
presentato  la  dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della
legge  27  dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta  sul  valore aggiunto, possono optare per la definizione
automatica  prevista  dall'articolo  9,  comma  2,  lettera b), della
stessa   legge  n.  289  del  2002,  avvalendosi  delle  disposizioni
introdotte  dal  comma  2-ter,  lettera  a), del presente articolo, a
condizione  che  la  somma  dovuta  per  effetto  della nuova opzione
risulti   non  inferiore  a  quella  risultante  dalla  dichiarazione
integrativa gia' presentata.
  2-sexies.  Per  i  contribuenti  che  non  provvedono, in base alle
disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il ((16 aprile 2004)),
versamenti  utili  per  la  definizione  di cui all'articolo 15 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, il
termine    per    la    proposizione   del   ricorso   avverso   atti
dell'amministrazione  finanziaria,  di  cui  al  comma 8 dello stesso
articolo  15,  e'  fissato  al ((19 aprile 2004)). E' sospeso fino al
((19   aprile   2004))   il  termine  per  il  perfezionamento  della
definizione  di  cui  al  decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente  agli  inviti  al contraddittorio di cui al comma 1 del
citato  articolo  15  della legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti
che  provvedono,  in  base alle disposizioni del comma 2 del presente
articolo, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per
la  definizione  di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal
medesimo  articolo  16,  comma  2,  decorrono  dal  16  maggio  2003;
contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono
pagate le rate scadute a tale data.
  2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera
c),  9,  comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre
2002,  n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che
la  esclusione  della punibilita' opera nei confronti di tutti coloro
che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche
quando  le procedure di sanatoria, alle quali e' riferibile l'effetto
di  esclusione  della  punibilita',  riguardano  contribuenti diversi
dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.
  2-octies.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  i termini di decadenza per
l'iscrizione  a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a),
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  sono  prorogati  al  31  dicembre  2005  per  le  dichiarazioni
presentate  negli  anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli
enti  impositori  possono  sospendere,  con  propri provvedimenti, la
riscossione  nei  confronti  dei  soggetti  che si sono avvalsi delle
definizioni  agevolate  previste  dagli  articoli  9-bis, 12, 15 e 16
della   legge   27  dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  dall'articolo
5-quinquies  del  decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
  2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1
sono  fissati  oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' presentata la
dichiarazione,  l'iscrizione  a ruolo a titolo definitivo e' eseguita
entro  il  31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e'
previsto il versamento dell'unica o ultima rata".
  2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali
si  intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che
non tributaria.
  2-undecies.  In relazione ai nuovi termini per la definizione degli
adempimenti  e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza
di   firma   digitale   si  considerano  regolarmente  effettuate  le
formalita'  indicate  al  comma  2  dell'articolo  31  della legge 24
novembre   2000,   n.   340,  e  successive  modificazioni,  mediante
allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a
norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
  2-duodecies.  Nell'articolo  14,  comma  5, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  al  primo  periodo,  le  parole:  "di  attivita'  in
precedenza  omesse"  sono sostituite dalle seguenti: "di attivita' in
precedenza omesse o parzialmente omesse".
  2-terdecies.  Gli  stessi  effetti di cui all'articolo 9, comma 10,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresi' prodotti nel caso
in  cui,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione   del   presente   decreto,   il   processo   verbale  di
constatazione  non  abbia  dato  luogo  ad  avvio  di  accertamento o
rettifica  nei  confronti del contribuente a seguito di provvedimento
dell'Amministrazione  finanziaria  ovvero nel caso in cui l'avviso di
accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela.