LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
             Definizione dei carichi di ruolo pregressi 
 
  1. Relativamente ai carichi  inclusi  in  ruoli  emessi  da  uffici
statali e affidati ai  concessionari  del  servizio  nazionale  della
riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori  possono  estinguere
il debito  senza  corrispondere  gli  interessi  di  mora  e  con  il
pagamento; 
    a) di una somma pari al 25  per  cento  dell'importo  iscritto  a
ruolo; 
    b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso  per
le  spese  sostenute  per  le   procedure   esecutive   eventualmente
effettuate dallo stesso. 
  2. Nei sessanta giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1
gennaio 1997 e il 31  dicembre  2000,  i  concessionari  informano  i
debitori di cui al comma 1 che, entro  il  16  aprile  2003,  possono
sottoscrivere apposito atto con  il  quale  dichiarano  di  avvalersi
della   facolta'   attribuita   dal   citato   comma   1,    versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al  medesimo
comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. 
(5) 
  2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
  2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi  da  uffici
statali e affidati ai  concessionari  del  servizio  nazionale  della
riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono
estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004,  l'atto
di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno  l'80  per  cento
delle somme di cui al comma 1, sulla base di  apposita  comunicazione
che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta
fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e'
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite  le
modalita'  di  versamento  delle  somme  pagate  dai   debitori,   di
riversamento  in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,   di
rendicontazione delle somme riscosse, di invio  dei  relativi  flussi
informativi  e  di  definizione  dei  rapporti   contabili   connessi
all'operazione. 
                                                     (5)(8)(8)((10a)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  i
contribuenti che non hanno effettuato,  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto 143/2003, versamenti utili per
la definizione degli adempimenti  e  degli  obblighi  tributari  agli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15  e  16  della  legge
289/2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La proroga e'
efficace anche per i contribuenti  che  nei  termini  precedentemente
fissati hanno aderito ad una sola o a piu'  definizioni  e  intendono
avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002. 
Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che il termine per la
sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dal
presente articolo, comma 2, primo periodo, e' fissato al  16  ottobre
2003. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  1,  comma  decies)  che  ai  fini
dell'articolo 12 della legge 289/2002  per  ruoli  emessi  da  uffici
statali si  intendono  quelli  relativi  ad  entrate  sia  di  natura
tributaria che non tributaria. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 3  settembre  2003  (in  G.U.  06/09/2003,  n.  207)  ha
disposto (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "Per  i  contribuenti  che
provvedono, in base alle  disposizioni  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003,  n.  212,  ad  effettuare,  entro  il  16
ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,  8,  9,  9-bis,  11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  come
modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.
27,  gli  ulteriori  termini  connessi,  contenuti   nelle   medesime
disposizioni, sono rideterminati al: 
    a) 23 ottobre 2003, il termine per il riversamento da  parte  dei
soggetti convenzionati di quanto dovuto in  base  alla  dichiarazione
integrativa riservata, di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo; 
    b) 17 novembre 2003, i termini per la comunicazione, da parte  di
societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata,  dell'avvenuta  definizione,  di
cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e  8,
comma 11, primo periodo; 
    c) 16 gennaio 2004,  il  termine  per  il  perfezionamento  della
definizione da  parte  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi
prodotti in forma associata,  di  cui  agli  articoli  7,  comma  10,
secondo periodo, e 8, comma  11,  secondo  periodo;  per  i  medesimi
soggetti, sono altresi' rideterminati al 1° marzo 2004 e al 30 giugno
2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo,  di
cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8,  comma  3,  quinto
periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi  legali
a decorrere dal 17 gennaio 2004; 
    d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda
di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24  novembre  2003,  n.
326 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i  contribuenti  che  non
hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del
decreto  143/2003,  versamenti  utili  per   la   definizione   degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8,  9,
9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16  della  legge  289/2002,  possono
provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace anche  per
i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno  aderito
ad una  sola  o  a  piu'  definizioni  e  intendono  avvalersi  delle
fattispecie previste dalla legge 289/2002. 
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AGGIORNAMENTO (10a) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47
ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non  hanno
effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del  decreto
143/2003, versamenti utili per la  definizione  degli  adempimenti  e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,  8,  9,  9-bis,  11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga  e'  efficace
anche per i contribuenti  che  nei  termini  precedentemente  fissati
hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono  avvalersi
delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
successive modificazioni.