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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1994, n. 683

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2000)
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Testo in vigore dal:  30-12-1994

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, avente ad oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità per l'istruttoria, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi in ordine alle forme di incentivazione previste dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 90871 dell'11 ottobre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Condizioni di ammissibilità della domanda
1. Per usufruire dei contributi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, le imprese siderurgiche, che esercitano una delle attività produttive indicate nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, devono:
a) essere iscritte nel registro delle imprese prima del 1 gennaio 1991; rientrano nella fattispecie le imprese derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi personalità giuridica prima del 1 gennaio 1991;
b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1 gennaio 1991;
c) procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro il 31 marzo 1995;
d) essere poste in liquidazione volontaria, prima del pagamento dei contributi, se controllate direttamente o indirettamente da un'impresa siderurgica o altra impresa che controlli altre imprese siderurgiche o se esse stesse controllino una tale impresa, in conformità con il disposto di cui all'art. 4, paragrafo 2, quarto alinea, della decisione n. 3855/91/CECA;
e) aver realizzato regolarmente fino alla data di adozione del decreto-legge n. 103 del 14 febbraio 1994, reiterato il 14 aprile 1994 con decreto-legge n. 234, reiterato il 20 giugno 1994 con decreto-legge n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
2. Per sito produttivo deve intendersi una unità produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attività di laminazione e un ciclo completo di produzione di acciaio grezzo, o uno solo dei due cicli predetti inseriti in un unico stabilimento industriale.
3. Nei documenti che l'Amministrazione dovrà esaminare deve essere compresa una indicazione precisa degli impianti fusori e relative colate continue e i treni di laminazione da rottamare corredata da documentazione fotografica.
4. Gli impianti da dismettere devono essere nel possesso della impresa istante alla data della domanda stessa.
5. Non è condizione ostativa alla concessione dei contributi di cui al comma 1 l'eventuale procedura fallimentare o concorsuale, stante la finalità dei contributi stessi di incentivare la distruzione fisica di impianti idonei alla produzione di prodotti CECA.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda nota all'art. 1.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 396/1994 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico) è il seguente:
"Art. 1. - 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei ripettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.
2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991 ;
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), è effettuato entro il 31 dicembre 1996.
4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonché nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.
8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con riferimento alle disposizioni sopra citate si precisa quanto segue:
La decisione CECA n. 3855/91, recante norme comunitarie a favore della siderurgia, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 362 del 31 dicembre 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 1992 2a serie speciale.
Il D.L. n. 234/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 481/1994 (di conversione del D.L. n. 396/1994) non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 141 del 18 giugno 1994).
La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 8:
"Art. 8 (Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché le somme di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.
3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva".
Per il testo delle disposizioni richiamate nell'art. soprariportato, consultare il testo della legge n. 559/1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993.
Il D.L. n. 20/1986 reca misure urgenti per il settore siderurgico.
Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il 'Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologicà. Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria".
- Il testo dell'art. 4, paragrafo 2, quarta alinea della decisione 3855/91/CECA (v. nella nota precedente) è il seguente: "- non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse una tale impresa, e che la chiusura dei loro impianti non sia già stata presa in considerazione nell'ambito vuoi dell'applicazione delle precedenti decisioni di cui al paragrafo 1 sugli aiuti all'industria siderurgica o dell'atto di adesione della Spagna o del Portogallo e vuoi di un parere favorevole emesso ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA".
- I DD.LL. n. 103/1994 e n. 234/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 481/1994 (di conversione del D.L. n. 396/1994), non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994 e n. 141 del 18 giugno 1994).