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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1994, n. 683

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2000)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-1994
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  20  giugno 1994, n. 396, convertito nella
legge 3 agosto 1994, n. 481, avente ad oggetto  disposizioni  urgenti
per   l'attuazione   del   piano  di  ristrutturazione  del  comparto
siderurgico e, in particolare, l'art. 1, comma 4,  il  quale  prevede
che,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sono  stabilite  le  modalita'  per  l'istruttoria,
nonche'  i  criteri  e  le modalita' per l'accertamento e la verifica
della  realizzazione  dei  programmi  in   ordine   alle   forme   di
incentivazione   previste   dall'art.   1,   comma   2,   del  citato
decreto-legge;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 90871 dell'11 ottobre 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Condizioni di ammissibilita' della domanda
  1. Per usufruire dei contributi di cui all'art. 1 del decreto-legge
20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481,
le  imprese  siderurgiche,  che  esercitano   una   delle   attivita'
produttive  indicate  nell'allegato  I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, devono:
    a) essere iscritte nel registro delle imprese prima del 1 gennaio
1991;  rientrano  nella   fattispecie   le   imprese   derivanti   da
procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi
personalita' giuridica prima del 1 gennaio 1991;
    b)  non  aver  modificato  l'oggetto  della  loro produzione e la
struttura dei loro impianti dopo il 1 gennaio 1991;
    c)  procedere  alla  distruzione  degli   impianti   oggetto   di
incentivazione entro il 31 marzo 1995;
    d)  essere  poste in liquidazione volontaria, prima del pagamento
dei contributi,  se  controllate  direttamente  o  indirettamente  da
un'impresa  siderurgica  o  altra impresa che controlli altre imprese
siderurgiche o se  esse  stesse  controllino  una  tale  impresa,  in
conformita'  con  il  disposto di cui all'art. 4, paragrafo 2, quarto
alinea, della decisione n. 3855/91/CECA;
    e) aver realizzato regolarmente fino alla data  di  adozione  del
decreto-legge  n.  103  del  14 febbraio 1994, reiterato il 14 aprile
1994 con decreto-legge n.  234,  reiterato  il  20  giugno  1994  con
decreto-legge  n.  396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481,
una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico  esperto
del  settore  iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale
nella cui circoscrizione ha sede la societa'.
  2. Per sito produttivo deve intendersi una unita' produttiva idonea
a realizzare un ciclo completo di attivita' di laminazione e un ciclo
completo  di  produzione  di acciaio grezzo, o uno solo dei due cicli
predetti inseriti in un unico stabilimento industriale.
  3. Nei documenti che l'Amministrazione dovra' esaminare deve essere
compresa una indicazione precisa degli  impianti  fusori  e  relative
colate  continue  e  i treni di laminazione da rottamare corredata da
documentazione fotografica.
  4. Gli impianti da dismettere  devono  essere  nel  possesso  della
impresa istante alla data della domanda stessa.
  5.  Non  e'  condizione ostativa alla concessione dei contributi di
cui al comma 1  l'eventuale  procedura  fallimentare  o  concorsuale,
stante   la   finalita'  dei  contributi  stessi  di  incentivare  la
distruzione fisica di impianti idonei  alla  produzione  di  prodotti
CECA.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Per il testo dell'intero art. 1 del D.L.  n.  396/1994
          si veda in nota all'art. 1.
          Note alle premesse:
             -  Per  il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994
          si veda nota all'art. 1.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.   1   del   D.L.   n.   396/1994
          (Disposizioni   urgenti   per  l'attuazione  del  piano  di
          ristrutturazione del comparto siderurgico) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Per favorire l'attuazione del piano di
          ristrutturazione  del  comparto  siderurgico   europeo   e'
          autorizzata  la  spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio
          1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
             1-bis.   Le   obbligazioni   tra   le   imprese   e   le
          Amministrazioni  pubbliche  sorte  sulla base di interventi
          agevolativi precedentemente assentiti rimangono  in  essere
          fino   alla   scadenza  prevista  nei  ripettivi  piani  di
          ammortamento anche in presenza di  riduzione  di  capacita'
          produttiva  degli  impianti  intervenuta  per effetto della
          politica comunitaria e nazionale  di  ristrutturazione  del
          comparto siderurgico CECA.
             2.  Le  finalita'  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          raggiunte  attraverso   la   distruzione   degli   impianti
          produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi
          da  quello  CECA  da  realizzare  con  le seguenti forme di
          incentivazione:
               a) contributo destinato ad incentivare la soppressione
          di  capacita'  produttiva  nel  settore   siderurgico,   in
          conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione
          n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991 ;
               b)  contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti
          da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA,
          per il recupero, anche  parziale,  delle  forze  lavorative
          impiegate  negli impianti distrutti. La presentazione di un
          programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per
          accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il  contributo
          per  la  riconversione  potra'  essere  attribuito  anche a
          soggetti diversi, purche' realizzino,  nelle  stesse  aree,
          iniziative  idonee  a  recuperare  in  tutto  o in parte le
          unita' lavorative dismesse. Per le zone  nelle  quali  sono
          applicabili  le provvidenze previste dalla regolamentazione
          comunitaria  sugli  aiuti  regionali  e  sulle  misure   di
          sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese i massimali sono
          quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
             3. Le domande per la concessione dei contributi  di  cui
          al   comma   2   devono   essere  presentate  al  Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   -
          Direzione  generale  della produzione industriale, entro il
          30 luglio 1994. Le domande gia'  presentate  ai  sensi  del
          decreto-legge  14  aprile  1994, n. 234 , restano valide ai
          fini della ammissione  alle  agevolazioni.  La  distruzione
          degli  impianti  deve  avvenire entro il 31 marzo 1995 e il
          pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera
          a), e' effettuato entro il 31 dicembre 1996.
             4. Le modalita' per  l'istruttoria,  che  potra'  essere
          svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le
          modalita'   per   l'accertamento   e   la   verifica  della
          realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
             5.  L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo
          seguente:
               a) lire 510 miliardi per  gli  interventi  di  cui  al
          comma 2, lettera a);
               b)  lire  190  miliardi  per  gli interventi di cui al
          comma 2, lettera b).
             6. All'onere derivante dell'attuazione del comma  1  per
          il  triennio  1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si
          provvede, quanto a  lire  175  miliardi  per  l'anno  1994,
          mediante  riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
          7549   dello   stato   di    previsione    del    Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, per lo
          stesso anno, e, quanto a lire  175  miliardi  per  ciascuno
          degli  anni  1995  e 1996, mediante corrispondente utilizzo
          delle proiezioni per gli  stessi  anni  dell'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
          1994-1996,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1994.
             7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a),  sono
          altresi'  utilizzabili,  nel limite di lire 50 miliardi, le
          disponibilita' provenienti, in attuazione dell'art. 8 della
          legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilita' speciale
          n. 1397  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  (Fondo per la razionalizzazione aziendale
          ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche'  nel
          limite di lire 40 miliardi, le disponibilita' esistenti sul
          conto  corrente  infruttifero aperto presso il Mediocredito
          centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito  centrale
          ai  sensi  del  decreto-legge  6  febbraio  1986,  n.   20,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1986,
          n. 88.
             8.  Le  disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  ad
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             9.  Gli  oneri derivanti dal presente decreto gravano su
          apposita sezione del fondo di cui all'art. 14  della  legge
          17  febbraio  1982,  n.    46,  sulla  quale affluiranno le
          risorse indicate nei commi 5 e 7.
             10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Con   riferimento  alle  disposizioni  sopra  citate  si
          precisa quanto segue:
             La decisione CECA n. 3855/91, recante norme  comunitarie
          a  favore  della  siderurgia,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 362 del  31
          dicembre 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.  28  del  9  aprile  1992 2a serie
          speciale.
             Il D.L. n. 234/1994, di contenuto pressoche' analogo  al
          presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art.
          1,  comma  2,  della  legge n. 481/1994 (di conversione del
          D.L. n. 396/1994) non e'  stato  convertito  in  legge  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (il  relativo
          comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale - 141 del 18 giugno 1994).
             La   legge   n.   559/1993   reca  la  disciplina  della
          soppressione  delle  gestioni  fuori  bilancio  nell'ambito
          delle  Amministrazioni  dello  Stato. Si trascrive il testo
          del relativo art. 8:
             "Art.    8    (Fondi    amministrati    dal    Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato). - 1. Le
          disponibilita' esistenti sui Fondi di cui  al  primo  comma
          dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art.
          20  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita'
          speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  somme  non  ancora  utilizzate di cui al terzo
          comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come
          modificato dall'art. 9 del decreto-legge 30  gennaio  1979,
          n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
          1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del  comma  4
          dell'art.  11  del  decreto-legge  1  aprile  1989, n. 120,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,
          n. 181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art.  7
          della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi
          capitoli   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del  Ministro  del  tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
             2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte
          le autorizzazioni che prevedono conferimenti a  favore  dei
          Fondi  di  cui  al  medesimo  comma  1.  Su  di  essi e sui
          corrispondenti capitoli degli esercizi  successivi  gravano
          gli  oneri  derivanti dall'attuazione degli interventi che,
          sulla base della legislazione vigente, sono posti a  carico
          dei  Fondi e della contabilita' speciale di cui allo stesso
          comma 1.
             3. Le  obbligazioni  assunte  negli  esercizi  pregressi
          costituiscono  impegno  a  carico  degli  stanziamenti  dei
          pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
             4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di  cui
          al comma 2 e' esercitato in via successiva".
             Per  il  testo  delle  disposizioni richiamate nell'art.
          soprariportato,  consultare  il  testo   della   legge   n.
          559/1993,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 306 del 31 dicembre 1993.
             Il D.L. n. 20/1986 reca misure urgenti  per  il  settore
          siderurgico.
             Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi
          per  i  settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il
          seguente:
             "Art. 14. -  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  'Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il  fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli  interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze  generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
             - Il testo dell'art. 4, paragrafo 2, quarta alinea della
          decisione 3855/91/CECA (v. nella  nota  precedente)  e'  il
          seguente:   "-   non   siano   controllate  direttamente  o
          indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta
          Autorita' da un'impresa  che  e'  a  sua  volta  un'impresa
          siderurgica  o  che controlla altre imprese siderurgiche, e
          non controllino esse stesse una  tale  impresa,  e  che  la
          chiusura  dei  loro  impianti  non  sia gia' stata presa in
          considerazione  nell'ambito  vuoi  dell'applicazione  delle
          precedenti  decisioni  di  cui  al  paragrafo 1 sugli aiuti
          all'industria siderurgica o  dell'atto  di  adesione  della
          Spagna  o  del  Portogallo  e  vuoi di un parere favorevole
          emesso ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA".
             - I DD.LL. n.  103/1994  e  n.  234/1994,  di  contenuto
          pressoche'  analogo al presente decreto, i cui effetti sono
          stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge n.  481/1994
          (di  conversione  del  D.L.  n.  396/1994),  non sono stati
          convertiti   in   legge   per   decorrenza   dei    termini
          costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati
          rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 89 del 18 aprile 1994 e n. 141 del 18 giugno 1994).