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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 23

Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1979, n. 91 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1986)
Testo in vigore dal:  1-2-1979

Art. 9


Il terzo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati mi attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue.
Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980".