stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 giugno 1984, n. 246

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

nascondi
  • Articoli

  • INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1959, N. 128, CONTENENTE NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE.
  • 1
  • 2

  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1982, N. 752, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Testo in vigore dal:  24-6-1984

Art. 7



Ai fini di cui al precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.
Alla copertura di tale onere si provvede:
quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.
In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.