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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. 20

Misure urgenti per il settore siderurgico.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 aprile 1986, n. 88 (in G.U. 04/04/1986, n.78).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1986)
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Testo in vigore dal:  9-2-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico;
Vista la deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.
2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.
3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.
4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.
5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.
6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.