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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  24-5-1989
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Art. 11

1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto
(( per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purché non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire ))
.
((
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 può essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine
))
2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non più di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonché le piccole e medie imprese di servizi aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità economiche europee.
5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale.
6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo è a carico delle disponibilità di cui al comma 4.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider).