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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal: 4-4-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  procedere
all'adozione   di   una   serie    di    misure    sociali    e    di
reindustrializzazione necessarie per far fronte ai problemi  sociali,
occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal
1› gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Rientrano nel campo di applicazione delle  disposizioni  di  cui
egli  articoli  2  e  3  i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  a
partecipazione  statale  di  cui  all'elenco  allegato  al   presente
decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche  ai
dipendenti delle imprese siderurgiche  a  partecipazione  statale  in
liquidazione, nonche' ai dipendenti delle imprese di cui al  presente
comma i quali, successivemente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a
seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda. 
 2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli  articoli
2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14  giugno
1988,  svolgono  in  modo  continuativo  e  prevalente  attivita'  di
servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle  imprese
di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le  imprese
che svolgono attivita' di produzione del carbone coke, per  le  quali
intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dello articolo
2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,
e  successive  modificazioni.  Possono  essere  ammessi  ai  predetti
benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del  CIPI,
anche i lavoratori che, occupati da  data  anteriore  al  1›  gennaio
1988, siano successivamente passati alle dipendenze  dell'impresa  in
conseguenza  del  subingresso  di  quest'ultima  nella  attivita'  di
servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.