LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio delle  aziende  di  trasporto  pubbliche  e  private  e'
stabilito in lire 4.464  miliardi,  ivi  compresa  la  variazione  da
determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,  n.
151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982, n. 51. 
  2. L'importo  di  lire  4.464  miliardi  di  cui  al  comma  1,  e'
finanziato  per  lire  531.771.982.000  e  per  lire   88.614.319.000
mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8
e 9 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  ai  sensi  dell'articolo  9
della legge 10 aprile 1981, n. 151. 
  3. La dotazione del fondo di cui all'articolo  11  della  legge  10
aprile 1981, n. 151, e integrata per  il  quinquennio  1987-1991  con
l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire  800  miliardi,
da iscrivere in apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei trasporti, per essere destinata  specificatamente  alla
concessione di contributi in misura pari agli oneri per  capitale  ed
interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato
che le ferrovie in regime di concessione e in gestione  commissariale
governativa  possono  contrarre,   anche   all'estero,   nel   limite
complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla  base  dell'andamento
dei  tassi,  per  la  realizzazione  di  investimenti  ferroviari.  I
contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
intesa la Commissione consultiva interregionale di  cui  all'articolo
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti
accompagnati da relazioni specifiche  dei  costi  e  benefici  e  dai
relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per
competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e  relative  proiezioni  per
gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per  l'anno
1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.  Per
gli  anni  successivi  si  provvede  ai   sensi   dell'articolo   19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,  n.  887,  sulla
base dei piani finanziari sopra indicati.((6)) 
  4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme gia' finalizzate
alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato  in
applicazione della legge  12  febbraio  1981,  n.  17,  e  successive
integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di  entrata
in vigore della presente legge a  causa  di  accertati  ed  obiettivi
impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a dare corso,
fino  al  completamento,  agli  interventi  indicati   nel   medesimo
programma non ancora integralmente  finanziati  e  per  i  quali  non
sussistono  i  predetti  impedimenti,  nonche'  agli  interventi   in
attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima  fase  di
realizzazione dell'attraversamento del  Brennero.  Per  il  reintegro
delle somme  stesse,  in  relazione  agli  accertati  fabbisogni,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17, lettera c), della legge 17 maggio
1985, n. 210. 
  5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente  Ferrovie
dello Stato, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni  di  cui
alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985,
n. 210, e' cosi' determinato: 
    a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi  al
31 dicembre 1986, lire 2.627,5 miliardi; 
    b) quanto alla  lettera  c),  oneri  per  capitale  ed  interessi
derivante dall'ammortamento dei  mutui  garantiti  dallo  Stato,  che
l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987
fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento  degli
oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato in lire 200 miliardi  per
ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al presente comma ed
a quelli autorizzati dall'articolo 10 della legge 28  febbraio  1986,
n. 41, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2
maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12  febbraio  1981,
n. 17; 
    c) quanto alla lettera  d),  sovvenzioni  straordinarie  ai  fini
dell'equilibrio del bilancio di  previsione  dell'Ente,  lire  1297,3
miliardi. 
  6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire  700
miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi  per  l'anno  1988,  lire
1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno  1990,
lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per  l'anno
1992, l'onere per l'attuazione  da  parte  dell'Ente  Ferrovie  dello
Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice
Battipaglia-Napoli-Roma-Milano,   con   particolare   riguardo   allo
sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per  una  quota  pari  a
lire  5.000  miliardi  nell'arco  del  periodo  sopra  indicato,  per
l'attuazione di un programma  di  adeguamento  funzionale  e  per  la
realizzazione anche di  nuovi  collegamenti  della  rete  dell'Italia
meridionale ed insulare allo  scopo  di  consentire  la  circolazione
intermodale e ridurre i tempi di viaggio. 
  7. Per l'anno 1987,  sono  determinate  in  lire  730  miliardi  le
compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie  dello  Stato  per  mancati
aumenti tariffari di anni precedenti  ed  in  lire  1.050,4  miliardi
quelle  a  copertura  del  disavanzo  del  fondo  pensioni  ai  sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. 
  8. Ai sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  4  della  legge  10
febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi  postali,
l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1
della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre  1983,  n.
730, e 28  febbraio  1986,  n.  41,  a  lire  4.519  miliardi,  viene
ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi. 
  9.  Gli  importi  gia'  stabiliti  per  i  settori  di   intervento
dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n.  39,  vengono
cosi' rideterminati: 
    a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il  completamento
degli impianti di meccanizzazione  della  rete  del  movimento  delle
corrispondenze e dei pacchi; 
    b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il  completamento
dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il
potenziamento dei servizi di bancoposta; 
    c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il  completamento
e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; 
    d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il  rinnovamento  e
potenziamento   dei   centri   radio   gestiti   dall'Amministrazione
postelegrafonica; 
    e) confermate  lire  931  miliardi  per  il  completamento  degli
edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete
del movimento delle corrispondenze  e  dei  pacchi,  nonche'  per  la
costruzione di edifici  per  i  servizi  operativi  e  del  movimento
postale; 
    f) confermate lire 430 miliardi per a costruzione e l'acquisto di
edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle  grandi
citta', come previsto nei piani regolatori postali; 
    g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione  e  l'acquisto
di immobili da destinare ad  alloggi  di  servizio  da  assegnare  in
locazione     semplice     ai     dipendenti     dell'Amministrazione
postelegrafonica; 
    h)  da  lire  1.259  miliardi  a  lire  1.519  miliardi  per   la
costruzione e l'acquisto di edifici  da  adibire  a  sede  di  uffici
locali non ubicati  in  capoluogo  di  provincia,  sulla  base  delle
proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti  dall'articolo
14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; 
    i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto di mezzi operativi
occorrenti per il  potenziamento  dei  trasporti  postali  urbani  ed
interurbani su strada in gestione  diretta,  nonche'  delle  relative
infrastrutture; 
    l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento  e
lo sviluppo dell'attivita' scientifica; 
    m) da lire 50 miliardi a lire 100  miliardi  per  il  risanamento
delle sedi e degli impianti di  uffici  e  stabilimenti  postali  non
idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. 
  10.  Ai  fondi  necessari  per  il  finanziamento  della   maggiore
occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si  provvede  con
operazioni  di  credito  cui  si  applicano  tutte  le   disposizioni
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. 
  11. L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad  assumere,
anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della  predetta
maggiore occorrenza di lire 670 miliardi. 
  12. I pagamenti non potranno superare i limiti  degli  stanziamenti
che   verranno   iscritti   nel   bilancio   della    Amministrazione
postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al  comma
8, restano determinati come segue: 
    a) lire 613 miliardi per l'anno 1987; 
    b) lire 771 miliardi per l'anno 1988; 
    c) lire 531 miliardi per l'anno 1989. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 63)
che "L'autorizzazione di spesa prevista  dall'articolo  2,  comma  3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a
decorrere dall'anno 2013."