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LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal:  9-3-1982

Art. 6

Ammortamenti


Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10.500 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.