stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1987
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni


Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.(1)(2)
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 34, comma 5)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi".
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
2)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi".
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
2)(3)
La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi".