LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1993)
Testo in vigore dal: 2-4-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
   (Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale)

  Presso  ogni  direzione  compartimentale  e' costituito un comitato
tecnico-amministrativo,  presieduto  dal direttore compartimentale di
cui fanno parte:
    3 direttori provinciali;
    2  funzionari  direttivi  della carriera amministrativa applicati
agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
    1   direttore   di   circolo  delle  costruzioni  telegrafiche  e
telefoniche;
    1  funzionario  direttivo  della  carriera tecnica applicato agli
uffici del compartimento o da esso dipendenti;
    ((. . . ))
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un dipendente della
carriera direttiva o di concetto.
  La   nomina  dei  comitati  tecnici  amministrativi  e'  fatta  dal
direttore generale, su proposta del direttore compartimentale.
  I membri restano in carica quattro anni.
  Per  la  validita'  delle sedute e' richiesta la presenza di almeno
((quattro))  membri,  oltre  il  presidente.  Il  comitato  decide  a
maggioranza  assoluta  dei presenti, ma in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
  Alle  riunioni  del  comitato tecnico-amministrativo possono essere
invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali
e  degli  enti  locali  territoriali  quando  debbano essere trattate
questioni che possono interessare la rispettiva competenza.
  Il  comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al
mese  ed  esprime  il proprio parere sui punti c), d) ed e) del primo
comma del precedente articolo 13.
  Deve,   inoltre,  essere  sentito  quando  le  somme  previste  dai
successivi punti f), g), h), i) e l), siano superate fino al doppio o
siano  comunque  superate per delega conferita dal direttore generale
in base a quanto previsto dal precedente articolo 5.((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il  D.Lgs.  12 marzo 1993, n. 85, ha disposto (con l'art.27, comma 2)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, 7, 8, 9, 10,
14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1 gennaio 1994."