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LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo presenterà al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, un nuovo piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale da definirsi nell'ambito della elaborazione del piano generale dei trasporti.
Il piano poliennale è elaborato d'intesa con le regioni.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attesa del piano poliennale, è autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-1985, ad un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete, nonché dei mezzi di esercizio, per l'importo complessivo di 12.450 miliardi di lire. (1)
((2))

Nel piano poliennale di sviluppo e nel programma integrativo di cui ai commi precedenti dovranno essere rispettati i criteri e le priorità stabilite dalla risoluzione n. 8-00001 approvata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati il 1 giugno 1978.
Il programma integrativo ha lo scopo:
a) di assicurare il finanziamento integrativo occorrente per le opere e le forniture già previste dai precedenti programmi di investimenti straordinari ferroviari in conseguenza degli intervenuti rincari nei costi, ivi compresa la revisione dei prezzi;
b) di avviare a soluzione i più impellenti problemi dell'esercizio ferroviario, con particolare riguardo al miglioramento del servizio ed all'aumento di capacità di trasporto nel settore merci e nel settore dei trasporti vicinali di massa, ad una maggiore regolarità della circolazione dei treni ed all'incremento della produttività;
c) di superare le insufficienze strutturali che limitano l'integrazione fra le linee meridionali ed insulari e quelle del centro-nord, eliminando le strozzature dei trasporti ferroviari tra il continente e la Sicilia e tra il continente e la Sardegna;
d) di assicurare gli interventi per la riqualificazione organica delle trasversali appenniniche e delle linee di collegamento di maggior rilievo delle zone interne del Mezzogiorno e delle isole, per la creazione di itinerari alternativi, nonché per un recupero di efficienza sulla rete complementare e secondaria;
e) di provvedere alle opere necessarie per la tutela delle acque dall'inquinamento, secondo il dettato della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legge 24 dicembre 1979, n. 650, adeguando i propri impianti entro il termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai termini fissati dalle leggi di cui sopra;
f) di potenziare i collegamenti con i porti e migliorare il sistema delle linee relative ai valichi di confine anche allo scopo di adeguare le relazioni dell'intero bacino mediterraneo con il nord Italia e l'Europa;
g) di assicurare una adeguata razionalizzazione ed integrazione della rete ferroviaria italiana al sistema ferroviario europeo;
h) di adeguare il parco del materiale rotabile e gli impianti fissi delle stazioni, le navi-traghetto, le rampe di accesso e i porti a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
i) di avviare gli interventi più urgenti per la protezione della rete ferroviaria nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, per quanto di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché per il rinnovamento degli impianti o per la soppressione dei passaggi a livello o per il miglioramento delle relative condizioni di esercizio;
l) di realizzare l'elettrificazione della rete ferroviaria della Sardegna in corrente alternata monofase a 25 mila volts.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 aprile 1983, n. 130, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, numero 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887, ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, già elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi".