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LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
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Testo in vigore dal:  1-3-1981

Art. 3


Il programma di opere relative al finanziamento di 8.800 miliardi di lire destinato agli impianti fissi e di 150 miliardi per le navi traghetto sarà sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.
Il programma di utilizzo della somma di 3.500 miliardi di lire, destinata all'ammodernamento ed al potenziamento del parco del materiale rotabile, sarà sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.
Il Ministro dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente legge per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti provvede all'assunzione dei relativi impegni.
Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.
Le eventuali variazioni compensative di spesa tra le opere e le forniture contemplate nei programmi suddetti, purché in misura non superiore complessivamente al 20 per cento dell'importo originario di ciascuna opera o fornitura, potranno essere approvate con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il Ministro dei trasporti darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria.