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LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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Art. 2

1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.
((6))
4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non sussistono i predetti impedimenti, nonché agli interventi in attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, lettera c), della legge 17 maggio 1985, n. 210.
5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1986, lire 2.627,5 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al presente comma ed a quelli autorizzati dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1297,3 miliardi.
6. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio.
7. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.
9. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono così rideterminati:
a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
e) confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
f) confermate lire 430 miliardi per a costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;
h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto di mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
m) da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
10. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
11. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.
12. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:
a) lire 613 miliardi per l'anno 1987;
b) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
c) lire 531 miliardi per l'anno 1989.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 63) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013."