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LEGGE 16 ottobre 1975, n. 493

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

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vigente al 06/12/2024
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Testo in vigore dal:  18-10-1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: "al 31 dicembre 1975" sono sostituite con le seguenti: "al 31 marzo 1976", e le parole: "al 30 settembre 1976" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 1976".

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:
Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interessa previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.
L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole: "in aggiunta alle somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179", sono aggiunte le seguenti: "e per la copertura della differenza tra la spesa ammessa e quella necessaria per la realizzazione delle opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi".

All'articolo 7, al primo comma, le parole: "lire 100 miliardi", sono sostituite con le parole: "lire 85 miliardi";
il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti:
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.
Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma;
prima dell'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:
Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:
È autorizzata la spesa di lire 255 miliardi destinata al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purché già muniti di progetti esecutivi.
Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i fondi di competenza regionale.
La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
Art. 9-bis. - È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o accumulate in serbatoi.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in attesa che siano emanate le relative norme legislative di coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene ripartito tra le regioni salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.
Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste che a tal fine acquisisce il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le regioni nonché alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto presidenziale.
A favore del "fondo per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975.
Le disponibilità del fondo anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonché di mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento.
Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di individuati programmi di attività.
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia.

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:
Art. 10-bis - Contributi di avviamento alle organizzazioni di produttori. - Per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.
Art. 10-ter - Interventi per la commercializzazione dell'olio d'oliva. - Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dell'olio d'oliva e di altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi congiunturale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.
Art. 10-quater - Interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti. - Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.
Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla presente autorizzazione è elevato al 10 per cento della somma mutuata.
I prestiti predetti, che avranno la durata di un anno, potranno essere concessi anche per i finanziamenti necessari a prolungare il periodo di stoccaggio dei prodotti in particolari contingenze di mercato.
Art. 10-quinquies - Forestazione. - È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento.
Il programma di cui al precedente comma è approvato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal CIPE che, anche al fine del riparto del finanziamento tra le regioni, sentirà la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma medesimo.
Il CIPE determinerà la quota che, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è assegnata alle regioni nonché quella per gli interventi demandati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con particolare riguardo agli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali, e per gli studi, le ricerche e le applicazioni tecniche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste comprese le spese per l'elaborazione del programma.
Art. 10-sexies - Incendi boschivi. - Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1915, n. 47, in aggiunta ai finanziamenti già disposti è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La spesa prevista verrà così ripartita:
a) lire 0,5 miliardi per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge citata;
b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi da ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;
c) lire 3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6 della stessa legge;
d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge medesima e per l'indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;
e) lire 1 miliardo per gli interventi previsti nell'articolo 8 della citata legge, da ripartirsi fra le regioni.
Art. 10-septies. - Fermi restando i finanziamenti ordinari previsti per il 1976, è stanziata per i parchi nazionali la somma di lire 450 milioni così ripartita:
lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso;
lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio;
lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo;
lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo.

All'articolo 12, il titolo è sostituito dal seguente:
"Agevolazioni fiscali";
al primo comma le parole: "del 3 per cento", sono sostituite con le parole: "dell'1 per cento";
è aggiunto il seguente comma:
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. - Per le misure previste dal presente titolo si applica il principio fondamentale stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

All'articolo 13, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:
a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;
b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;
c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.
La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno d'intesa con le regioni meridionali.
In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
Art. 13-bis. - Gli istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro in data 16 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1974, n. 274, anche per le operazioni di credito industriale stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1974.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani. - Per la concessione di contributi statali nei comuni prescelti dal CIPE con deliberazione del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i seguenti limiti di impegno:
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;
lire 2 miliardi per l'anno 1979.
Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinerà le somme ad altri comuni.
La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonché di quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, può avvenire per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o in sopra-elevata o parzialmente in superficie, purché in sede propria opportunamente protetta.

All'articolo 15, al primo comma, le parole: "a lire 351 miliardi", sono sostituite con le seguenti: "a lire 325 miliardi";
al secondo comma, le parole: "lire 151 miliardi", sono sostituite con le seguenti: "lire 125 miliardi", e le parole: "per lire 126 miliardi", con le seguenti: "per lire 100 miliardi".

All'articolo 16, al primo comma, la cifra: "30" è sostituita dalla seguente: "29";
il secondo comma e sostituito dal seguente:
Il maggiore importo di lire 9 miliardi sarà iscritto in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976.

All'articolo 17, al secondo comma, le parole: "misura del 30 per cento", sono sostituite con le seguenti: "misura del 50 per cento"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:
I veicoli di cui al primo comma dovranno uniformarsi alle caratteristiche funzionali indicate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - il quale ne approverà, in relazione all'uso cui essi sono destinati, i corrispondenti tipi unificati, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee.

L'articolo 18 è soppresso.

All'articolo 19, al primo comma, la cifra: "2129", è sostituita dalla seguente: "2408";
al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole:
"Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394".

All'articolo 20, al primo comma, sono aggiunte, infine, le parole: "in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti";
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, le quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamenti o connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
Art. 20-bis. - Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 10-quinquies e 17 del presente decreto-legge, da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato col predetto decreto presidenziale. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.