LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1042

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Testo in vigore dal: 30-1-1970
                               Art. 3.
                        (Contributo statale)

  Per  la  realizzazione  di  ferrovie  metropolitane  in  comuni  od
agglomerati di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 400
mila  abitanti,  potra'  essere  accordato  dallo Stato un contributo
annuale  per  anni  trenta  non  superiori al 6 per cento delle spese
necessarie  per  la  costruzione  della  linea e per la provvista del
materiale  rotabile  e  di  esercizio, riconosciute ammissibili dalla
commissione  di  cui  al  precedente  articolo 2, il contributo sara'
concesso, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica,  con  decreto  del Ministro per i
trasporti  e  l'aviazione  civile, di concerto con il Ministro per il
tesoro, su domanda del comune o del consorzio di cui al secondo comma
dell'articolo  1 interessato ovvero del concessionario, corredata del
progetto di massima e della relazione finanziaria.
  Il contributo sara' liquidato per quote non inferiori ad un decimo,
in  proporzione  ai  lavori  eseguiti  ed allo approvvigionamento del
materiale   rotabile   e  di  esercizio,  e  potra'  essere  messo  a
disposizione  del  comune  o  del  consorzio  di cui al secondo comma
dell'articolo  1  ovvero, col consenso del concedente, a disposizione
del concessionario, per operazioni finanziarie.