DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 254

Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383 (in G.U. 28/08/1974, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1975)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  Per  le  cessioni e le importazioni di carni, e parti commestibili,
escluse  le  frattaglie  degli  animali  della specie bovina compresi
quelli   del   genere   bufalo,  fresche,  refrigerate,  congelate  o
surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 -
ex  02.06)  l'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita
nella misura del diciotto per cento.
  Sono  soggetti  a disciplina di prezzo da parte del CIP, fino al 31
dicembre 1975, i seguenti prodotti:
    carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;
    pane comune e/o di piu' largo consumo;
    paste normali di piu' largo consumo;
    oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;
    latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di piu' largo
    consumo;
    mangimi per la zootecnia. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla
L.  16  ottobre  1975,  n.  493  ha  disposto  che "il termine di cui
all'ultimo  comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n.
254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383,
e'  prorogato  al  31  dicembre  1977 limitatamente ai mangimi per la
zootecnia".