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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 254

Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383 (in G.U. 28/08/1974, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1975)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 3


Per le cessioni e le importazioni di carni, e parti commestibili, escluse le frattaglie degli animali della specie bovina compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.
Sono soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP, fino al 31 dicembre 1975, i seguenti prodotti:
carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;
pane comune e/o di più largo consumo;
paste normali di più largo consumo;
oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;
latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di più largo
consumo;
mangimi per la zootecnia.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 ha disposto che "il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia".