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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti


I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati
((al 31 marzo 1976))
per la presentazione delle domande di finanziamento ed
((al 31 dicembre 1976))
. per la stipulazione dei relativi contratti.
Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Sì applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.