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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  19-8-1975 al: 17-10-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti


I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 30 settembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.
Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Sì applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.