LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
Testo in vigore dal: 24-11-1966
                               Art. 8.
(Interventi a sostegno  di  iniziative  di produttori agricoli per la
                  commercializzazione dei prodotti)

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste e' autorizzato a
promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti
agricoli   e   zootecnici,  sussidiando  l'esecuzione  di  operazioni
collettive  di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita  di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di
associazioni  di  produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri
enti  particolarmente  qualificati.  A  tal  fine  puo'  concedere un
concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione
di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del
5  per  cento  della somma mutuata, nonche' contributi fino al 90 per
cento delle spese complessive di gestione.