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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal:  24-11-1966

Art. 8

(Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonché contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.