LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
Testo in vigore dal: 10-6-1975
                              Art. 11.

  Le  provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende
agricole,  singole  ed  associate,  che  siano in grado di conseguire
attraverso  una  piu'  razionale  ed  efficiente  organizzazione  dei
fattori  della  produzione,  anche  sotto forma di impianti e servizi
comuni,  adeguati  livelli  di  reddito e si trovino nelle condizioni
appresso indicate:
    a)  siano  condotte  da  imprenditori  che esercitano l'attivita'
agricola  a  titolo  principale, possiedano una sufficiente capacita'
professionale,  si  impegnino a tenere una contabilita' aziendale nel
rispetto  dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n.
159,  e  presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate
nei  successivi  articoli; rientrano nella presente disposizione come
imprenditori,  i  coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari
dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per
almeno tre anni;
    b)  abbiano,  al  momento  della presentazione della domanda, una
produzione  tale  da  determinare  un  reddito da lavoro inferiore al
reddito  medio  dei  lavoratori  non  agricoli della zona nella quale
ricade  l'azienda  o  la  maggior parte di essa, secondo i criteri di
comparabilita' specificati al successivo articolo 17.
  Le  misure  previste  dal  presente  titolo dovranno applicarsi con
preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.