LEGGE 28 maggio 1973, n. 295

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal: 22-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  Il secondo comma dell'articolo  37  del  decreto-legge  26  ottobre
1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970,  n.  1034,  e'
sostituito dai seguenti commi: 
  "E' istituito presso l'istituto centrale per  il  credito  a  medio
termine (Mediocredito centrale)  un  fondo  per  la  concessione,  in
sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere
a), b), c), d), e) ed f) del  secondo  comma  dell'articolo  2  della
legge 30 aprile 1962, n. 265, o  anche  abbinati  con  le  operazioni
stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare  con  il  Mediocredito
centrale concedono senza  o  con  parziale  ricorso  al  Mediocredito
stesso. 
  A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo  sui
suoi apporti al fondo di dotazione  del  Mediocredito  centrale.  Gli
otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui  al
precedente  comma.  I  residui  due  decimi  del  dividendo   saranno
utilizzati per incrementare la riserva  straordinaria  dell'Istituto,
nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle  finalita'
istituzionali del Mediocredito centrale. 
  I limiti e le modalita'  per  la  concessione  del  contributo  nel
pagamento degli interessi verranno  indicati  annualmente  nel  piano
generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto
comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131". 
                                                             (1)((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
270) che  "L'organo  competente  ad  amministrare  il  Fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche'  il  fondo
rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti  del
Ministero dello sviluppo  economico,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e  delle
finanze, da un rappresentante del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e da  un  rappresentante  designato
dalle regioni, nominati con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinati competenze e  funzionamento  del  predetto
Comitato". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  21
settembre 2019, n. 104, ha disposto (con l'art.  1,  comma  270)  che
"L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui  all'articolo  3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche' il fondo rotativo di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il Comitato
agevolazioni, composto da  due  rappresentanti  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  di  cui  uno  con
funzioni  di  presidente,  da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da  un  rappresentante  del  Ministero
dello sviluppo economico  e  da  un  rappresentante  designato  dalle
regioni, nominati con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   Con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono disciplinati competenze e  funzionamento  del  predetto
Comitato".