DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 78. 
Applicazione graduale dell'imposta per  generi  alimentari  di  prima
                    necessita' e prodotti tessili 
 
  Per le cessioni e le  importazioni  dei  prodotti  alimentari,  che
secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono
esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel
primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio  1940,  n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'  ridotta  all'uno  per
cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e
1976. (4) (8) (11) (13a) (18a) 
  Per le cessioni e le importazioni dei  prodotti  alimentari  per  i
quali  l'imposta  generale  sull'entrata  e  la   parallela   imposta
sull'importazione si applicano con aliquota  ordinaria  o  condensata
non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA  si  applica  nella
misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974.  (1)  (4)  (8)  (11)
(13a) (18a) 
  Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla
legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le  aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli  anni  1973  e
1974, al sei per cento per quelli soggetti  all'aliquota  del  dodici
per cento ed al nove per cento per quelli soggetti  all'aliquota  del
diciotto per cento.(8) (11) (12) (13a) (18a) 
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889)). 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 dicembre 1972, n.821 ha disposto (con  l'art.  3)  che  la
presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 5,  comma  1)  che
"La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul  valore
aggiunto prevista  dall'art.  78,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata  al
31 dicembre 1975". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5-bis) che "La riduzione all'1  per
cento  dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   prevista
dall'articolo 78, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  prorogata  al  31  dicembre
1975". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 13 agosto 1975, n.377 , convertito con modificazioni  dalla
L. 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 12, comma 2)  che
"Le riduzioni all'1 per cento, al 3  per  cento  e  al  6  per  cento
dell'aliquota   dell'imposta   sul    valore    aggiunto    previste,
rispettivamente,  nel  primo,  nel  secondo   e   nel   terzo   comma
dell'articolo 78 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre  1972,
n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito  con
modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono  ulteriormente
prorogate al 31 dicembre 1976." 
    
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852, convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 31,  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che  "Le
riduzioni all'1  per  cento,  al  3  per  cento  e  al  6  per  cento
dell'aliquota   dell'imposta   sul    valore    aggiunto    previste,
rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo  comma  dell'art.
78 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n.  821,  con  il
decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n.
493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977."
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 7 febbraio 1977, n.15, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12,  comma  3)  che
"Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al  terzo
comma dell'art. 78 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota  ridotta
del sei per cento e' elevata al nove per cento". 
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AGGIORNAMENTO (13a) 
  Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla
L. 1 febbraio 1978, n.20 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "  Le
riduzioni all'1  per  cento,  al  3  per  cento  e  al  9  per  cento
dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  previste,  per  i
prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel  secondo
e  terzo  comma  dell'art.  78  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  si
applicano fino al 31 dicembre 1978." 
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AGGIORNAMENTO (18a) 
  Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni  dalla
L. 19 febbraio  1979,  n.53  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che  "Le
riduzioni all'1  per  cento,  al  3  per  cento  e  al  9  per  cento
dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  previste,  per  i
prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel  secondo
e  terzo  comma  dell'art.  78  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  si
applicano fino al 31 dicembre 1979."