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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2023, n. 210

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. (23G00218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2024
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Testo in vigore dal: 12-1-2024
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare,  gli  articoli  17  e  19,
comma 1, lettera r); 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 2 e 3; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2023,  n.  170,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  normativi  e
versamenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2; 
  Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.   1611,   recante
«Approvazione del T.U. delle leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.   1612,   recante
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle  leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; 
  Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  103,   recante   «Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» anche  con  riferimento
alle competenze del consiglio  degli  avvocati  e  procuratori  dello
Stato definite dall'articolo 23; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 4; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  «Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata»  e,  in
particolare, l'articolo 15, comma 01; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 318; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 171 e 172; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2021,  n.   21,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in materia di recesso del Regno  Unito  dall'Unione  europea»  e,  in
particolare, l'articolo 1-bis, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2021,
n. 214, concernente «Regolamento recante norme per l'organizzazione e
il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2005, recante «Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
del personale amministrativo delle aree funzionali,  delle  posizioni
economiche e dei profili professionali, con riferimento alle  singole
strutture, dell'Avvocatura generale dello  Stato»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006; 
  Considerata l'organizzazione proposta coerente con i compiti  e  le
funzioni  attribuite  all'Avvocatura  di  Stato  dalla  normativa  di
settore vigente; 
  Sentiti  l'Organismo  paritetico  per  l'Innovazione  (OPI)  e   il
Comitato Unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di
chi lavora contro le discriminazioni (CUG); 
  Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato
nella seduta del 13 ottobre 2023; 
  Preso   atto    che    sulla    proposta    di    riorganizzazione,
l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data  5
ottobre 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2023; 
  Di concerto con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Le   disposizioni   del   presente   regolamento   disciplinano
l'organizzazione e  il  funzionamento  degli  uffici  dell'Avvocatura
dello Stato, nel rispetto  delle  previsioni  del  regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979,  n.  103,  e  delle
altre norme di legge che disciplinano la specifica materia. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 17 e 19, comma  1,
          lettera r), della legge 23 agosto  1988,  n.  400  recante:
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.  O.  n.
          86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
                «Art. 19 (Compiti  del  Segretariato  generale  della
          Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri).   -   1.   Il
          Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri assicura il supporto all'espletamento dei  compiti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora
          non  siano  state  affidate  alle  responsabilita'  di   un
          Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  le
          seguenti funzioni: 
                  a) - q). (Omissis); 
                  r)  svolgere  le  attivita'  di  competenza   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   inerenti   alla
          gestione  amministrativa  del  Consiglio  di  Stato  e  dei
          tribunali amministrativi regionali, della Corte dei  conti,
          dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi  ed
          enti che alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  fanno
          capo; 
                  s). cc). (Omissis).». 
              - L'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
          recante: «Disposizioni urgenti per il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,
          n. 74, recita cosi': 
                «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - 1. (Omissis). 
                2.  Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
                3.  Le  amministrazioni  di  cui   alla   tabella   B
          dell'allegato  2   annesso   al   presente   decreto   sono
          autorizzate ad assumere, anche senza il previo  esperimento
          delle procedure di mobilita', le unita'  di  personale  per
          ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine,  le
          predette   amministrazioni   possono   procedere   mediante
          procedure concorsuali anche  indette  unitamente  ad  altre
          amministrazioni  o  ricorrendo   allo   scorrimento   delle
          graduatorie  di  concorsi   pubblici   banditi   da   altre
          amministrazioni per  la  medesima  area  professionale.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato, per le unita'  di  personale  dirigenziale  di
          seconda fascia di cui alla  citata  tabella  B,  a  bandire
          concorsi  per  professionalita'  tecniche  in  materia   di
          ingegneria civile e ingegneria dei  trasporti  e  meccanica
          nonche' di ingegneria idraulica e ambientale  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3-bis.-14-septies (Omissis).». 
              - L'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,  n.
          173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di  riordino
          delle  attribuzioni  dei   Ministeri»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022,  n.  264,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
          recita cosi': 
                «Art. 13.  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - L'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
          132, recante: «Disposizioni urgenti in materia  di  proroga
          di termini  normativi  e  versamenti  fiscali»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29  settembre  2023,  n.   228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  novembre
          2023, n. 170 recita cosi': 
                «Art.  14  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali e dell'Avvocatura dello Stato). -  1.  All'articolo
          3, comma 1,  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,
          n. 112, le parole: «da adottare con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
          presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
          adottare, entro il 30 novembre 2023, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,  n.
          173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
          2022, n. 204,». 
                2.  Il  termine  del  30   ottobre   2023,   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge
          del 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74,  e'  prorogato  al  30
          novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali e per l'Avvocatura dello Stato. 
                2-bis.   Al   fine   di    poter    procedere    alla
          riorganizzazione entro il termine del 30 novembre  2023  di
          cui al comma 1, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e' autorizzato a incrementare il contingente di cui
          all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio  2015,
          n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari  a  388.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della
          riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2023,
          n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22
          giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente: 
                  "1. Il limite  di  spesa  per  il  conferimento  di
          incarichi   di   collaborazione    stipulati    ai    sensi
          dell'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  3  luglio  2003,  n.  227,  e'
          incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e  di  250.000
          euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Nel  rispetto  del
          limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo'
          procedere al conferimento dei relativi incarichi  anche  in
          deroga al limite  percentuale  e  numerico  previsto  dalle
          vigenti disposizioni". 
                2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di
          cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui  a  decorrere
          dall'anno  2024,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - L'articolo 17 del regio decreto 30 ottobre  1933,  n.
          1611, recante: «Approvazione del T.U. delle leggi  e  delle
          norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in  giudizio
          dello  Stato  e  sull'ordinamento   dell'Avvocatura   dello
          Stato», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  dicembre
          1933, n. 286 recita cosi': 
                «Art. 17. - Gli uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato
          dipendono dal Capo del Governo, Primo  Ministro  Segretario
          di  Stato,  e  sono  posti  sotto  la  immediata  direzione
          dell'Avvocato generale.». 
              - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1612,  recante:
          «Approvazione del regolamento per la  esecuzione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. 
              - L'articolo 23 della legge  3  aprile  1979,  n.  103,
          recante: «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura  dello
          Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile  1979,
          n. 99 recita cosi': 
                «Art. 23. - Il consiglio degli avvocati e procuratori
          dello Stato, oltre  ad  esercitare  le  attribuzioni  della
          commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello
          Stato previste dai regi decreti  30  ottobre  1933,  numeri
          1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede: 
                  a) ad  esprimere  parere  sulla  distruzione  degli
          avvocati e dei procuratori  dello  Stato  tra  l'Avvocatura
          generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri
          da esso predeterminati; 
                  b) ad esprimere  parere  sulla  assegnazione  degli
          avvocati e dei procuratori di prima nomina ai  vari  uffici
          ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento; 
                  c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2,  3
          e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due  anni  i
          giudizi sfavorevoli; 
                  d) a decidere i ricorsi proposti dagli  avvocati  e
          procuratori dello  Stato  contro  i  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 19 della presente legge; 
                  e)  ad  esprimere  parere  sul  conferimento  degli
          incarichi  di  vice  avvocato  generale  dello  Stato,   di
          avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale,
          a norma degli articoli 16, 17 della presente legge, nonche'
          sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato; 
                  f)  ad  esprimere  parere  sul  conferimento   agli
          avvocati e procuratori dello Stato  di  qualsiasi  tipo  di
          incarico; 
                  g) ad esercitare le funzioni della  commissione  di
          disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello
          Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge; 
                  h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono
          far parte del comitato consultivo. 
                Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e
          procuratori  dello  Stato  possono  prenderne  visione   ed
          estrarne copia. 
                Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
          ed il consiglio permanente per il  personale  di  cui  agli
          articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e  32  della
          legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in  seduta  congiunta,
          costituiscono    il    consiglio     di     amministrazione
          dell'Avvocatura dello Stato. 
                Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello
          Stato provvede: 
                  a) ad esprimere  pareri  ed  a  formulare  proposte
          sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi; 
                  b) a fissare i criteri per la ripartizione,  tra  i
          vari  uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato,  delle   somme
          stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa; 
                  c) ad esercitare  le  altre  attribuzioni  previste
          dall'articolo  146  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  10   gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
          modificazioni,  fatta  eccezione   per   quelle   riservate
          rispettivamente al consiglio degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato dalla presente legge ed al comitato  permanente
          per  il  personale  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma
          precedente.». 
              - L'articolo 3 della legge  14  gennaio  1994,  n.  20,
          recante:  «Disposizioni  in  materia  di  giurisdizione   e
          controllo della Corte dei conti», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, recita cosi': 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) (Abrogato); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) (Abrogato); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  Il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,
          recante: «Individuazione delle unita' previsionali di  base
          del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello
          Stato» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          1997, n. 195, S.O. n. 166. 
              - L'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
          a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. n. 163, recita cosi': 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante:  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001,  n.  106,  S.O.  n.
          112. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          concernente: «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, S.O. n. 123. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. n. 197. 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
          contabilita'  e  finanza  pubblica»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245. 
              -  La  legge  6  novembre  2012,   n.   190,   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - L'articolo 15 del decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.
          113,  recante:  «Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          protezione   internazionale   e   immigrazione,   sicurezza
          pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
          dell'interno  e   l'organizzazione   e   il   funzionamento
          dell'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita'  organizzata»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  4  ottobre  2018,  n.   231,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132  recita
          cosi': 
                «Art. 15 (Disposizioni in materia  di  giustizia).  -
          01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello  Stato
          italiano dinanzi alla Corte europea dei  diritti  dell'uomo
          sono svolte dall'Avvocato generale dello  Stato,  che  puo'
          delegare un avvocato dello Stato. 
                0.1-bis L'agente del  Governo  comunica  a  tutte  le
          parti del processo che ha  dato  luogo  alla  sentenza  del
          giudice italiano sottoposta all'esame della Corte  europea,
          nonche'  al  Procuratore  generale  presso  la   Corte   di
          cassazione, la pendenza del procedimento  promosso  innanzi
          alla Corte europea stessa. 
                1. Al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  nel  capo  V  del
          titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito
          il seguente: 
                  "Art. 130-bis (L)  (Esclusione  dalla  liquidazione
          dei compensi  al  difensore  e  al  consulente  tecnico  di
          parte). - 1. Quando l'impugnazione, anche  incidentale,  e'
          dichiarata inammissibile, al  difensore  non  e'  liquidato
          alcun compenso. 
                  2. Non possono essere altresi' liquidate  le  spese
          sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
          del conferimento dell'incarico,  apparivano  irrilevanti  o
          superflue ai fini della prova.". 
                1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  31
          agosto 2016, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole:  «e  sino  al  1°
          gennaio 2019» sono soppresse.». 
              - Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
          2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62 recita cosi': 
                «318. La  dotazione  organica  dell'Avvocatura  dello
          Stato, di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  14  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata  di  6
          posizioni di livello dirigenziale  non  generale  e  di  85
          unita' di personale non  dirigenziale.  L'Avvocatura  dello
          Stato, per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, e'  autorizzata
          ad  assumere,  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita
          procedura concorsuale per titoli ed esami,  un  contingente
          di personale  di  6  unita'  di  livello  dirigenziale  non
          generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
          economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
          posizione economica F2, in possesso del diploma  di  scuola
          secondaria  di  secondo  grado,   anche   con   particolare
          specializzazione nelle  materie  tecnico-giuridiche.  Nella
          procedura concorsuale  per  la  copertura  delle  posizioni
          dirigenziali di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          prevista una riserva per il personale interno  in  possesso
          dei requisiti per l'accesso al concorso per  dirigente  nel
          limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
          Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  presente
          comma, nel limite massimo di spesa pari  a  1.082.216  euro
          per l'anno 2019, a 3.591.100  euro  per  l'anno  2020  e  a
          4.013.480  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,   si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298 del presente articolo.». 
              - I commi 171 e 172 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          304 del 30 dicembre 2019, S. O. n. 45 recitano cosi': 
                «171. La  dotazione  organica  dell'Avvocatura  dello
          Stato, di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  14  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  31  del  7  febbraio  2006,  come  modificata
          dall'articolo 1, comma 318, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, e' incrementata di venticinque unita' di  personale
          non  dirigenziale.  L'Avvocatura  dello   Stato,   per   il
          quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a  tempo
          indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale,  un
          contingente  di  personale  di  due   unita'   appartenenti
          all'Area  III,  fascia  retributiva  F3,  di  otto   unita'
          appartenenti all'Area III,  fascia  retributiva  F1,  e  di
          quindici   unita'   appartenenti   all'Area   II,    fascia
          retributiva F2. Agli oneri derivanti  dalle  assunzioni  di
          cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno  2020
          e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si  provvede
          ai sensi del comma 174. 
                172. Al fine di supportare  l'Agente  del  Governo  a
          difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea  dei
          diritti dell'uomo, possono  essere  nominati  esperti,  nel
          numero  massimo  di  otto,   individuati   tra   magistrati
          ordinari,   amministrativi    e    contabili,    professori
          universitari, ricercatori a tempo  determinato,  assegnisti
          di   ricerca,    dottori    di    ricerca    e    dirigenti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati
          dall'Avvocato generale  dello  Stato  per  un  periodo  non
          superiore a un triennio, rinnovabile, e sono  collocati  in
          posizione di comando o fuori ruolo,  salvo  che  l'incarico
          sia a tempo parziale e  consenta  il  normale  espletamento
          delle   funzioni   dell'ufficio   di   appartenenza.    Per
          l'espletamento degli incarichi di  cui  al  presente  comma
          spetta, secondo i rispettivi ordinamenti,  un  compenso  da
          determinare  all'atto   del   conferimento   dell'incarico,
          commisurato alla prestazione e  proporzionato  al  tipo  di
          attivita', comunque non  superiore  ad  euro  40.000  lordi
          annui.». 
              - L'articolo 1-bis del decreto-legge 31 dicembre  2020,
          n.  183,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          termini  legislativi,  di  realizzazione  di   collegamenti
          digitali,  di  esecuzione  della  decisione  (UE,  EURATOM)
          2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'  in
          materia di recesso del Regno  Unito  dall'Unione  europea»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2020,  n.
          323, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2021, n. 21 recita cosi': 
                «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di assunzione di
          personale   nelle   pubbliche   amministrazioni).   -    1.
          All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge  27
          dicembre  2019,  n.  160,  le  parole:  "per  il   triennio
          2020-2022"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "per   il
          quadriennio 2020-2023". 
                2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione  organica
          del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
          incrementata di 27 posizioni di  livello  dirigenziale  non
          generale e  di  166  unita'  di  personale  dell'Area  III.
          L'Avvocatura dello Stato, per  il  triennio  2021-2023,  e'
          conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta  alle
          vigenti facolta'  assunzionali,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  indeterminato,   mediante   apposita
          procedura concorsuale pubblica  per  titoli  ed  esami,  un
          contingente  di  personale  di   27   unita'   di   livello
          dirigenziale non generale e di 166  unita'  dell'Area  III,
          posizione economica F1, di cui  5  unita'  con  particolare
          specializzazione  nello  sviluppo  e  nella   gestione   di
          progetti  e  processi  di  trasformazione   tecnologica   e
          digitale. Nella  procedura  concorsuale  per  la  copertura
          delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo'
          essere prevista una riserva per  il  personale  interno  in
          possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  concorso  per
          dirigente, nel limite massimo del 30 per  cento  dei  posti
          messi a concorso. Per l'attuazione del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 930.885 euro per  l'anno  2021,  di
          9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a
          decorrere dall'anno 2023; ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Nelle more della conclusione della  procedura
          concorsuale di cui ai periodi precedenti e,  comunque,  non
          oltre il 31 dicembre  2022,  l'Avvocatura  dello  Stato  e'
          autorizzata  ad  avvalersi  di  esperti  in   possesso   di
          specifica ed elevata  competenza  nello  sviluppo  e  nella
          gestione  di  progetti   e   processi   di   trasformazione
          tecnologica e digitale, mediante conferimento di  non  piu'
          di cinque incarichi individuali, con  contratto  di  lavoro
          autonomo della durata massima  di  dodici  mesi,  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, a valere sulle risorse  di  cui  al  presente
          comma,  per  una  spesa  massima  pari  a   438.872   euro.
          Conseguentemente, le assunzioni di 10 unita' dell'Area III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo  periodo,  sono  effettuate  con   decorrenza   non
          antecedente alla scadenza dei predetti contratti di  lavoro
          autonomo. 
                3.-10.(Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2021, n. 214, concernente: «Regolamento recante  norme  per
          l'organizzazione   e   il   funzionamento   degli    uffici
          dell'Avvocatura dello Stato», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 2021, n. 299. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regio decreto 30  ottobre  1933,
          n. 1611 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 3 aprile 1979, n. 103 si
          veda nelle note alle premesse.