stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-4-1979

Art. 23


Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:
a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;
b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;
e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;
h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.
Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.
Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.
Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:
a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.