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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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Testo in vigore dal:  26-1-1982
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Art. 146

(Composizione e competenza)


Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto:
a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale;
b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal ministro;
c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione;
((d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721))
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I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità di qualifica.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il ministro ritenga di sentirlo.
Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del ministro.
Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri.
Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma.
La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all'ottavo comma.
Ai Consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici più anziani nella qualifica.
Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio.