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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa. (16G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Disposizioni sul processo amministrativo telematico
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.»;
b) all'articolo 136:
01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo";
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale.».
2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;
b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati.
L'aggiornamento dell'indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;
c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo";
d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.»;
e) nel titolo IV, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.
1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».
3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2020, N. 28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70))
.
5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.
6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto".
7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.
8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.
8-ter. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017, l'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
"Art. 192. (L) - (Modalità di pagamento). - 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.
8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.