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DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
Testo in vigore dal:  29-11-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge .
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.
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2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:
"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni".
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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