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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021, n. 211

Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54. (21G00232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2021
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Testo in vigore dal:  26-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-23» e, in particolare, l'articolo 1, comma 922, che ha rideterminato la dotazione organica della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, recante «Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, n. 45, recante «Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, la tabella 8, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 luglio 2021;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo la parola «esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
b) nelle premesse, dopo il dodicesimo capoverso inserire i seguenti: «Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;»;
c) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera d), il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;»;
2) alla lettera d), dopo il numero 6) è inserito il seguente:
«6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;»;
3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»;
d) all'articolo 1, comma 2, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;
e) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed è attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale.»;
f) all'articolo 1, comma 5, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;
g) all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»;
h) all'articolo 5, comma 4:
1) all'alinea, le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;»;
i) all'articolo 5, comma 5:
1) la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico;
b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;»;
2) la lettera g) è abrogata;
l) all'articolo 5, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attività, condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonché nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
m) all'articolo 5, comma 7:
1) alla lettera d), dopo la parola «consolari», sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso»;
2) alla lettera e), dopo la parola «Stato,», sono inserite le seguenti: «le politiche migratorie e»;
n) all'articolo 5, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti:
a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attività e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere;
b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione e alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza;
c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attività di promozione all'estero dell'identità e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese;
d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attività del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attività professionale in Italia dei giornalisti stranieri;
e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico;
f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonché con il mondo accademico e con la società civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;
g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e diplomazia pubblica;
h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;
i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;
l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;
m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana;
n) cura le attività di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici.»;
o) all'articolo 5, comma 9, la lettera n) è abrogata;
p) all'articolo 6:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»;
2) il comma 1 è abrogato;
3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale;»;
q) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) Capo di gabinetto;
b-ter) Vice Segretario generale;»;
2) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»;
3) al comma 3, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.»;
r) all'articolo 9-bis:
1) al comma 1, lettera b), la parola «trentasette» è sostituita dalla seguente: «quarantaquattro»;
2) al comma 4, lettera a), dopo la parola «presso», sono inserite le seguenti: «la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o»;
3) al comma 4, lettera b), le parole «per il sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «per la diplomazia pubblica e culturale»;
s) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 Dotazioni organiche
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.»;
t) è inserita, in allegato, la Tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma, il terzo periodo è soppresso;
b) al nono comma, il secondo periodo è soppresso.
N O T E

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato
((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario n. 44.
- La legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1985, n. 39.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario n. 163.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario n. 112.
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222.
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-23) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2022, n. 322, supplemento ordinario n. 46.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824 (Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1961, n. 46.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 (Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2017, n. 26.

Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
- Si riporta il testo delle premesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto:
(Omissis).
«Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 6, 7 e 9-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Amministrazione centrale) - 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.
e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.
2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed è attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale.
3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.
4. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.
5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di cento unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.»
«Art. 5 (Direzioni generali). - 1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale e per assicurarne l'unitarietà - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonché le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;
b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;
c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;
d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20;
f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f).
2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualità di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.
3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti:
a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;
b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi relativi ai gruppi dei Paesi più industrializzati;
c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;
d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità;
d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d);
e);
f);
g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
h) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).
4. La Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale attende ai seguenti compiti:
a) cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;
b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna;
c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;
c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;
d) collabora con la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie.
e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonché i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.
f) cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.
5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti:
a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attività di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;
b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico;
b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;
c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;
e) partecipa alle attività e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale;
f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;
g) (Abrogata).
6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attività, condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonché nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:
a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;
c) cura la promozione sociale delle collettività italiane all'estero;
d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso;
e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare:
a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonché al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;
b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;
e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la società Cassa depositi e prestiti SpA per le finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;
g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;
h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;
i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti:
a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attività e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere;
b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione ed alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza;
c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attività di promozione all'estero dell'identità e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese;
d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attività del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attività professionale in Italia dei giornalisti stranieri;
e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico;
f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonché con il mondo accademico e con la società civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;
g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica;
h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;
i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;
l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;
m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana;
n) cura le attività di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici.
9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti:
a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;
b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;
c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;
e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;
f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;
g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;
h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;
m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;
n) (abrogata).
10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;
b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;
c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;
d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;
e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica;
f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni;
g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;
h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.»
«Art. 6 (Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati). - 1. (abrogato).
2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:
(Omissis).
e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale;
(Omissis).»
«Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) Ministro;
b) Segretario generale;
b-bis) Capo di gabinetto;
b-ter) Vice Segretario generale;
c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) Direttori generali;
e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;
c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;
e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.»
«Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1.
Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni:
a) otto unità di livello dirigenziale generale;
b) quarantaquattro unità di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa;
c) otto unità di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:
a) direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:
1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;
2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;
4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
c) non più di tre posti funzione di capo di consolato generale;
d) non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro inter servizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su più Paesi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;
d) non più di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;
e) non più di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) non più di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema Paese;
b) non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) non più di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.
5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarità degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».