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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  29-8-2014

Art. 7

Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali
1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunità locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.