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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2022
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Art. 27

Soggetti aventi finalità di lucro
1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.
2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese
((in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner))
;
b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinchè finanzino
((imprese anche aventi sede))
in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese
((...))
nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.
4.
((Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti))
:
a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i finanziamenti sotto qualsiasi forma.
5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei
((finanziamenti sotto qualsiasi forma))
di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.