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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. 95

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale)), a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2025)
Testo in vigore dal:  15-11-2025
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis);
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale
1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per gli affari politici e
((la sicurezza internazionale))
;
2) Direzione generale per
((l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania))
;
3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
4) Direzione generale per la
((crescita e la promozione delle esportazioni))
;
5) Direzione generale per
((i servizi ai cittadini))
all'estero e le politiche migratorie;
6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
6-bis) Direzione generale per
((le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica))
;
7) Direzione generale per le risorse e
((la formazione))
;
8) Direzione generale per
((il patrimonio e l'amministrazione))
.
e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale è coadiuvato da
((uno o più))
Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.
((Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).))
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160))
.
3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e
((la formazione))
viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160))
.
5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.