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LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999

Art. 2

(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area
della promozione culturale).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.
Nota all'art. 2:
- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), introdotto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. è il seguente:

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione:

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".