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LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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  • FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

    Capo I
    PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI
    VALUTA TESORO
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7

  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE
    ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE
    DEI RENDICONTI.
  • 8
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-3-1985

Art. 10


Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'articolo 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorità dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.