stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo
1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia
((, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze))
. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e
((, salvo quanto disposto al primo periodo,))
i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.