stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 123

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (21G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2021
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-9-2021
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 9 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  recante  governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli  articoli  52,
53 e 54; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,   recante
disposizioni urgenti per  la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
codice dei contratti pubblici; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo,  e,  in   particolare,
l'articolo 22, comma 7; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013,  n.
87, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di  ricerca,
in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  in  particolare  la
Tabella  8,  concernente  la  dotazione  organica   complessiva   del
personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
10 marzo 2015, n. 57,  recante  organizzazione  e  funzionamento  dei
musei statali; 
  Visto il decreto ministeriale 28  gennaio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2020, n. 58, recante  articolazione  degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo; 
  Visto il decreto ministeriale  13  gennaio  2021,  pubblicato,  con
repertorio n. 34, sul sito istituzionale del Ministero della cultura,
recante ripartizione delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per
il turismo; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite  al  Ministero  della
cultura dalla normativa di settore vigente e che tale  organizzazione
rispetta i contingenti di organico delle qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e di livello non generale; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nella
seduta del 15 giugno 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
                       2 dicembre 2019, n. 169 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  dicembre
2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo del provvedimento  le  parole  «per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti:
«della cultura»; 
    b) le denominazioni di «Ministro della cultura» e  di  «Ministero
della cultura» sostituiscono rispettivamente,  ovunque  presenti,  le
seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo»; 
    c) all'articolo 1, comma 1, le parole «, audiovisivo  e  turismo»
sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, la parola «dodici» e' sostituita dalla seguente:
«undici»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fino al  31
dicembre 2026 operano altresi' presso il Ministero, quali  uffici  di
livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR: 
        a) l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR; 
        b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi
dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»; 
      e) nella rubrica del Capo III le parole «ministro», «organismo»
e  «comando»  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle   seguenti:
«Ministro», «Organismo» e «Comando»; 
      f) all'articolo 5: 
        1) al comma 2, dopo la lettera b), e' inserita  la  seguente:
«b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro;» e alla lettera  d)  dopo
la parola «Stampa» sono aggiunte le seguenti: «e comunicazione»; 
        2) al comma 3 le parole  «e  di  un  Consigliere  diplomatico
aggiunto per il turismo» sono soppresse; 
        3) al comma 4,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «A un massimo di cinque dei venti  consiglieri  di  cui  al
presente comma puo' essere affidato l'incarico  di  responsabile  per
l'attuazione di specifici progetti.»; 
        4) al comma 5: 
          4.1) alla  lettera  c),  dopo  le  parole  «Segreteria  del
Ministro, » sono inserite le seguenti: «per il capo della  segreteria
tecnica del Ministro,» e le parole «e per il consigliere  diplomatico
aggiunto per il turismo» sono soppresse; 
          4.2) alla lettera d), dopo la parola «Stampa» sono inserite
le seguenti «e comunicazione»; 
          4.3) alla lettera e), le parole «, in caso di  composizione
collegiale,» sono  soppresse  e  le  parole  «all'articolo  10»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»; 
        5) al comma 8, dopo le parole «Capo  della  Segreteria»  sono
inserite le seguenti: «, il Capo della Segreteria tecnica»; 
        6) al comma 10, dopo la  parola  «Stampa»  sono  inserite  le
seguenti «e comunicazione»; 
      g) all'articolo 7, comma 1, le parole «attivita' culturali e al
turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' culturali»; 
      h) all'articolo 8, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Ufficio Stampa e comunicazione» e, al comma 1,  le  parole  «Ufficio
stampa»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Ufficio   Stampa   e
comunicazione» e le parole «e il turismo» sono soppresse; 
      i) all'articolo 9: 
        1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto  conoscitivo
specialistico  per  l'elaborazione  delle  politiche  riguardanti   i
settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione  degli
obiettivi e dei programmi da attuare, ed e'  coordinata  da  un  Capo
della segreteria tecnica.»; 
        2) al comma 2: 
          2.1) al primo periodo,  le  parole  «e,  ove  nominato,  il
Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono  soppresse,  la
parola «assistono» e' sostituita dalla seguente: «assiste», le parole
«promuovono e assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «promuove e
assicura» e la parola «curano» e' sostituita dalla seguente: «cura»; 
          2.2) l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale  per
la   predisposizione   degli   atti   di    rilevanza    europea    e
internazionale.»; 
      l)  all'articolo  11,  comma  3,  le  parole  «,  in  caso   di
composizione collegiale,» sono soppresse; 
      m) all'articolo 13: 
        1) al comma 2: 
          1.1) dopo la lettera f) e' inserita  la  seguente:  «f-bis)
coordina le iniziative e le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
PNRR, per la parte di competenza  del  Ministero,  anche  avvalendosi
dell'Unita' di missione di cui all'articolo 26-bis;»; 
          1.2) alla lettera  q),  le  parole  «Ufficio  stampa»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»; 
        2) al comma 6, le parole «in  sette»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in otto»; 
      n) all'articolo 14: 
        1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata; 
        2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.  Fino  al
31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera  l'Unita'  di
missione di cui all'articolo 26-bis.»; 
      o) all'articolo 15, comma 2: 
        1) alla lettera a), sono inserite,  all'inizio,  le  seguenti
parole: «individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero
e»; 
        2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:  «a-bis)  cura
la  promozione  e  il  coordinamento  delle  attivita'   utili   alla
partecipazione  del  Ministero  ai  progetti   di   Servizio   civile
nazionale;»; 
        3) alla lettera h), le parole «e turismo» sono soppresse; 
      p) all'articolo 16: 
        1) al comma 6, le parole  «in  nove»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in otto»; 
        2)  dopo  il  comma  6  e'  aggiunto  il  seguente:   «6-bis.
L'Istituto  centrale  per  il  patrimonio  immateriale  supporta   il
Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite  ai
beni demoetnoantropologici.»; 
      q)  all'articolo  21,  comma  4,  la  parola  «individuato»  e'
sostituita dalla seguente: «individuati»; 
      r) all'articolo 23, comma 2, lettera i),  le  parole  «d'intesa
con la Direzione generale Turismo e» e le  parole  «,  anche  a  fini
turistici,» sono soppresse; 
      s) l'articolo 24 e' abrogato; 
      t) all'articolo 25: 
        1) al comma 1, le parole «formazione continua del  personale»
sono sostituite dalle seguenti: «il benessere organizzativo»; 
        2) al comma 2: 
          2.1) alla lettera  l),  le  parole  «Ufficio  stampa»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»; 
          2.2) alla lettera o), dopo le parole «risorse  umane»  sono
inserite le seguenti: «, anche in materia di lavoro agile»; 
          2.3) la lettera p) e' abrogata; 
          2.4) alla lettera  q)  le  parole  «anche  nell'ambito  del
Servizio civile nazionale,» sono soppresse; 
      u) all'articolo 26, comma 1, le parole «e dell'Unione  europea.
La Direzione verifica il rispetto  degli  obiettivi  individuati  dal
Segretario  generale  e  provvede   all'allocazione   delle   risorse
finanziarie in relazione all'esito di tale verifica» sono soppresse; 
      v) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente Capo: 
 
                            «Capo IV-bis 
                 Strutture per l'attuazione del PNRR 
 
        Art. 26-bis (Unita' di missione per l'attuazione del PNRR). -
1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il  segretariato  generale  opera
l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unita'  di
missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che,
nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive  del  segretario
generale,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  lettera  f-bis),
assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con
le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei  progetti
del  PNRR  attribuiti  alla   responsabilita'   del   Ministero.   In
particolare, l'Unita' di missione  provvede  al  coordinamento  delle
relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo. 
        2. L'Unita' di missione svolge altresi' le funzioni  relative
al  coordinamento  della  fase  attuativa  del  PNRR  previste  dagli
articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
        3.  Dipendono  funzionalmente  dall'Unita'  di  missione  gli
uffici dirigenziali non generali del segretariato generale competenti
per la programmazione, l'attuazione e il  monitoraggio  dei  progetti
del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attivita'. 
        4. L'attivazione dell'Unita' di  missione  non  determina  la
creazione di un nuovo centro di responsabilita' amministrativa. 
        Art. 26-ter (Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1.  Fino
al 31 dicembre 2026  opera  presso  il  Ministero  la  Soprintendenza
speciale per  il  PNRR,  ufficio  di  livello  dirigenziale  generale
straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77. 
        2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le  funzioni
di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei  casi  in  cui  tali
beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR  sottoposti
a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza  territoriale
di almeno due uffici  periferici  del  ministero.  La  Soprintendenza
speciale  per  il  PNRR  opera  anche  avvalendosi,  per  l'attivita'
istruttoria,  delle  Soprintendenze   archeologia,   belle   arti   e
paesaggio. In caso di  necessita'  e  per  assicurare  la  tempestiva
attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare,  con
riguardo a ulteriori interventi strategici  del  PNRR,  i  poteri  di
avocazione  e  sostituzione  nei   confronti   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. 
        3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per
il  PNRR  sono  svolte  dal  direttore   della   Direzione   generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la
retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva  nazionale  per
gli incarichi dirigenziali ad interim. 
        4. Presso la Soprintendenza speciale per  il  PNRR  opera  la
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77. 
        5. La Soprintendenza speciale per  il  PNRR  non  costituisce
centro di responsabilita' amministrativa.» 
      z) l'articolo 31 e' abrogato; 
      aa) dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
        «Art. 32-bis (Osservatorio per la parita' di  genere).  -  1.
Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per  la  parita'
di  genere,   che   svolge   compiti   di   consulenza   e   supporto
nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parita' di genere,
nonche' attivita' di ricerca e monitoraggio  sulle  condizioni  della
parita' di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua
e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e  la
cultura delle pari opportunita'. 
        2. L'Osservatorio e'  composto  da  un  massimo  di  quindici
membri, esperti  delle  politiche  di  genere  e  rappresentanti  dei
settori di  competenza  del  Ministero,  nominati  dal  Ministro.  La
partecipazione all'Osservatorio non da' titolo a compensi, gettoni di
partecipazione, indennita' di alcun tipo,  salvo  il  rimborso  delle
spese di missione previste  dalla  normativa  vigente  documentate  e
effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori. 
        3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata
da personale in servizio presso il  Ministero.  Le  relative  risorse
umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio
sono assicurate dal Segretariato generale.»; 
      bb) all'articolo 33, comma 3, lettera b), dopo il numero 15) e'
inserito  il  seguente:  «15-bis)  il   Museo   nazionale   dell'Arte
digitale;», dopo il numero 23) e' inserito il seguente:  «23-bis)  il
Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;» e dopo il numero 26) e'
inserito il seguente: «26-bis) il  Parco  archeologico  di  Sepino;»,
dopo il numero 28) e' inserito il seguente:  «28-bis)  la  Pinacoteca
nazionale di Siena»; 
      cc) all'articolo 35, dopo il comma 3, e' aggiunto il  seguente:
«3-bis. La Digital  Library  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle
proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di
cui al comma 3.»; 
      dd) all'articolo 40, comma 2: 
        1) alla lettera r), la parola: «turistica» e' soppressa; 
        2) la lettera s) e' abrogata; 
        3) la lettera t) e' abrogata; 
        4) dopo la lettera z) e' aggiunta la seguente:  «z-bis)  puo'
demandare l'esercizio delle funzioni  di  tesoreria  per  le  risorse
finanziarie correlate alle proprie attivita'  all'Ufficio  dotato  di
autonomia speciale di  cui  all'articolo  33  operante  nel  medesimo
territorio regionale individuato con decreto ministeriale.»; 
      ee) all'articolo 42, comma 2: 
        1) dopo la lettera  l),  e'  inserita  la  seguente:  «1-bis)
svolge, per i beni e le aree archeologiche  affidate  alla  Direzione
regionale  Musei,   l'istruttoria   ai   fini   dell'affidamento   in
concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche
archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di  beni  culturali,
ai sensi dell'articolo 89 del Codice;»; 
        2) alla lettera u), dopo  le  parole  «Segretario  regionale»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  con   le   altre   amministrazioni
competenti»; 
      ff) la Tabella B e' sostituita da quella allegata  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante. 
                                    N O TE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  1°  marzo  2021,  n.  51   e   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102. 
              - Il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  recante
          «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
          2021, n. 129, Edizione straordinaria. 
              -  La  legge  14   gennaio   1994,   n.   20,   recante
          «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 1994, n. 10. 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante  «Riordino  e  potenziamento   dei   meccanismi   e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15  marzo  1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              - Si riporta il testo degli articoli 52, 53  e  54  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art.  52  (Attribuzioni).  -  1.  Il  ministero  della
          cultura esercita, anche in  base  alle  norme  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  e  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,
          le attribuzioni spettanti allo Stato  in  materia  di  beni
          culturali,  beni  paesaggistici,   spettacolo,   cinema   e
          audiovisivo,  eccettuate  quelle  attribuite,   anche   dal
          presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e  fatte
          in ogni caso salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
          articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla
          vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.» 
              «Art. 53 (Aree  funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo.» 
              «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due
          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del
          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,
          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
          ventisette. 
              2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  maggio
          2014, n. 125 e convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 luglio 2014, n. 175. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
          «Codice  dei  contratti  pubblici»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile  2017,  n.
          95, S.O. e convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
          giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23
          giugno 2017, n. 144, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle  dotazioni
          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici
          non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          2  dicembre  2019,  n.   169,   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro e  dell'organismo  indipendente
          di valutazione  della  performance»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo  23   dicembre   2014,   recante
          «Organizzazione e  funzionamento  dei  musei  statali»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57. 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo  28  gennaio  2020,  recante
          «Articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale del Ministero per i beni e le attivita'  culturali
          e per il turismo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
          marzo 2020, n. 58. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  2,  3,  4,  5,
          commi 2, 3, 4, 5, 8 e 10, 7, 8, comma 1, 9,  11,  comma  3,
          13, commi 2 e 6, 14, 15, comma 2, 16, comma 6, 21, comma 4,
          23, comma 2, 24, 25, commi 1 e 2, 26, comma 1, 31, comma 3,
          33, 35, comma 3, 39, 40, comma 2, 42, comma 2  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,
          n.  169,  recante  «Regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero  della   cultura,   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione del Ministro e  dell'organismo  indipendente
          di  valutazione  della   performance»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Capo I:  Funzioni  e  organizzazione  del  Ministero
          della cultura. 
                Art. 1 (Funzioni). - 1. Il  Ministero  della  cultura
          provvede alla tutela e alla valorizzazione  del  patrimonio
          culturale e  alla  promozione  delle  attivita'  culturali,
          nonche' alle funzioni attribuite allo Stato in  materia  di
          beni  culturali  e  paesaggistici,  spettacolo,  cinema   e
          audiovisivo, secondo la legislazione vigente.» 
                «Art.  2   (Organizzazione).   -   1.   Il   presente
          regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della
          cultura,  degli  uffici  di  diretta   collaborazione   del
          Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della
          performance.» 
              «Capo II: Ministro della cultura e articolazione  degli
          uffici di funzioni dirigenziali  di  livello  generale  del
          ministero. 
              Art. 3 (Ministro e Sottosegretari di Stato).  -  1.  Il
          Ministro della cultura, di seguito denominato:  «Ministro»,
          e' l'organo  di  direzione  politica  del  Ministero  della
          cultura,di seguito denominato: «Ministero», ed esercita  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai  sensi
          degli articoli 4, comma 1,  e  14,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni  e  i
          compiti a loro  espressamente  delegati  dal  Ministro  con
          proprio decreto.» 
                «Art. 4 (Uffici e funzioni  di  livello  dirigenziale
          generale). - 1. Il Ministero si articola in  undici  uffici
          dirigenziali di livello  generale  centrali  e  quattordici
          uffici  dirigenziali  di   livello   generale   periferici,
          coordinati da un segretario generale. 
              2.  Sono  uffici  dirigenziali  di   livello   generale
          periferici del Ministero i quattordici istituti  dotati  di
          autonomia speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera a),
          e comma 3, lettera a). 
              2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresi' presso
          il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale
          straordinari  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di
          ripresa e resilienza, di seguito PNRR: 
                a) l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR; 
                b) la Soprintendenza speciale per il PNRR,  istituita
          ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
          77»; 
              «Capo  III:  Uffici  di  diretta   collaborazione   del
          Ministro,  Organismo  indipendente  di  valutazione   della
          performance  e  Comando  carabinieri  per  la  tutela   del
          patrimonio culturale. 
              Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - (Omissis). 
              2. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
                a) l'Ufficio di Gabinetto; 
                b) la Segreteria del Ministro; 
                b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro; 
                c) l'Ufficio Legislativo; 
                d) l'Ufficio Stampa e comunicazione; 
                e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
              3. Agli Uffici di cui al comma 2,  fatto  salvo  quanto
          previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato,  e'
          assegnato personale del Ministero  e  dipendenti  pubblici,
          anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo  o  comando,
          nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in  numero
          non superiore  a  venticinque,  di  esperti  estranei  alla
          amministrazione assunti con contratto a  tempo  determinato
          comunque di durata non superiore a quella di permanenza  in
          carica del Ministro. Il Ministro puo' nominare  un  proprio
          portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno  2000,
          n. 150, nonche' un consigliere diplomatico. 
              4. Possono inoltre essere chiamati  a  collaborare  con
          gli uffici di cui al comma 2,  nei  limiti  degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio destinati  al  Gabinetto,  fino  a
          venti consiglieri, di cui almeno cinque a titolo  gratuito.
          I  consiglieri  sono  scelti  tra  esperti  di  particolare
          professionalita'  e  specializzazione  nelle   materie   di
          competenza     del     Ministero      e      in      quelle
          giuridico-amministrative ed economiche,  con  incarichi  di
          collaborazione, di durata comunque non  superiore  rispetto
          alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi  dell'art.
          14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A  un
          massimo di cinque dei venti Consiglieri di cui al  presente
          comma puo' essere affidato l'incarico di  responsabile  per
          l'attuazione di specifici progetti.  Il  Ministro,  con  il
          decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei  requisiti
          di particolare professionalita' del Consigliere e allega un
          suo dettagliato curriculum. 
              5.  Il  trattamento   economico   onnicomprensivo   del
          personale addetto agli Uffici di diretta  collaborazione  e
          dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi
          dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del
          2001, nelle seguenti misure: 
                a) per il Capo di Gabinetto in una  voce  retributiva
          di importo non superiore a quello massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti preposti a  uffici  di
          livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art.
          19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e  in
          un emolumento accessorio  da  fissare  in  un  importo  non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante al segretario generale del Ministero; 
                b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in  una  voce
          retributiva di importo non superiore a quello  massimo  del
          trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a
          uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi
          dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
          2001, e in  un  emolumento  accessorio  da  fissare  in  un
          importo non superiore alla misura massima  del  trattamento
          accessorio spettante ai  dirigenti  di  uffici  di  livello
          dirigenziale generale del Ministero; 
                c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per  il
          capo  della  Segreteria   tecnica   del   Ministro,per   il
          segretario particolare del  Ministro,  per  il  consigliere
          diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonche'  per  i
          Capi  delle  segreterie  o,  in  via  alternativa,  per   i
          segretari particolari dei Sottosegretari di Stato,  in  una
          voce retributiva di importo non superiore a quello  massimo
          del  trattamento  economico  fondamentale   dei   dirigenti
          preposti  a  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  un
          emolumento  accessorio  da  fissare  in  un   importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali  non
          generali del Ministero; 
                d)  al  Capo  dell'Ufficio  Stampa  e   comunicazione
          ecorrisposto  un  trattamento  economico  non  superiore  a
          quello previsto dal contratto collettivo  nazionale  per  i
          giornalisti con la qualifica di redattore capo; 
                e) per il  Presidente  e  per  gli  altri  componenti
          dell'Organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance, di cuiall'art. 11, in una voce retributiva  di
          importo non superiore  a  quello  massimo  del  trattamento
          economico fondamentale  dei  dirigenti  preposti  a  uffici
          dirigenziali  non  generali,  nei  limiti   delle   risorse
          indicate dall'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150; 
                f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di  diretta
          collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione
          in  misura  equivalente   ai   valori   economici   massimi
          attribuiti ai dirigenti della stessa fascia  del  Ministero
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata con decreto del Ministro, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di  importo  non
          superiore al 50 per cento della retribuzione  di  posizione
          massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse
          all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
          professionale  posseduta,  della  disponibilita'  a   orari
          disagevoli, della qualita' della prestazione individuale; 
                g)  il  trattamento  economico  del   personale   con
          contratto a tempo determinato e di quello con  rapporto  di
          collaborazione e' determinato  dal  Ministro  all'atto  del
          conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non
          puo' essere superiore a  quello  corrisposto  al  personale
          dipendente   dell'amministrazione   che   svolge   funzioni
          equivalenti. Il relativo  onere  grava  sugli  stanziamenti
          dell'unita' previsionale di base  «Gabinetto  e  Uffici  di
          diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello  stato
          di previsione della spesa del Ministero; 
                h)  al  personale  non  dirigenziale  assegnato  agli
          Uffici  di   diretta   collaborazione,   a   fronte   delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita'  a   orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' delle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai  responsabili  degli   uffici,   spetta   un'indennita'
          accessoria di  diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli
          istituti retributivi finalizzati  all'incentivazione  della
          produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il  personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui  al  comma
          2, i responsabili degli  stessi.  In  attesa  di  specifica
          disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma  2,
          del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  la   misura
          dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis). 
              8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono  nominati
          dal Ministro per la durata  massima  del  relativo  mandato
          governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo
          dell'Ufficio legislativo sono  individuati  tra  magistrati
          ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
          professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia
          dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra
          esperti,  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          dotati  di  adeguata  professionalita'.   Il   Capo   della
          Segreteria,  il  Capo  della  Segreteria   tecnica   e   il
          segretario  particolare  possono  essere  individuati   tra
          dipendenti pubblici e  anche  tra  estranei  alla  pubblica
          amministrazione. Le posizioni del Capo  di  Gabinetto,  dei
          Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma
          2  e  dei   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione  della  performance  si  intendono   aggiuntive
          rispetto al contingente di cui al comma 3. 
              (Omissis). 
              10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di  vice
          Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione, ai
          sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nell'ambito del contingente di cui  al  comma  9,
          oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del  contingente
          di cui ai commi 3 e 4. Puo' essere conferito un incarico di
          Vice  Capo   dell'Ufficio   legislativo   nell'ambito   del
          contingente di cui ai commi 3, 4 e 9." 
              «Art.  7  (Ufficio   legislativo).   -   1.   L'Ufficio
          legislativo  provvede  allo  studio  e   alla   definizione
          dell'attivita' normativa nelle materie  di  competenza  del
          Ministero,  in  coordinamento  con  il  Dipartimento  degli
          affari  giuridici  e  legislativi  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, assicurando il raccordo  permanente
          con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita'  del
          linguaggio  normativo.  Segue  la   normativa   dell'Unione
          europea nelle materie di interesse  del  Ministero,  svolge
          attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai
          negoziati relativi a convenzioni e trattati  internazionali
          relativi ai beni ealle attivita' culturali e la  formazione
          delle relative leggi di recepimento in  collaborazione  con
          il  Consigliere  diplomatico,  cura   l'istruttoria   delle
          risposte  agli  atti  parlamentari  di   controllo   e   di
          indirizzo.  Ha   funzioni   di   consulenza   giuridica   e
          legislativa nei confronti del  Ministro,  degli  Uffici  di
          diretta collaborazione e del segretario generale,  nonche',
          limitatamente alle questioni interpretative di massima  che
          presentano profili di interesse generale,  delle  Direzioni
          generali  centrali;  svolge  funzione  di  assistenza   nei
          rapporti di  natura  tecnico-giuridica  con  la  Conferenza
          Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con  le  autorita'
          amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e
          con il Consiglio  di  Stato;  sovraintende  il  contenzioso
          internazionale, europeo e costituzionale.» 
              «Art.  8  (Ufficio  stampa  e  comunicazione).   -   1.
          L'Ufficio stampa e comunicazione tiene i  rapporti  con  la
          stampa, cura  la  comunicazione  pubblica  del  Ministro  e
          supervisiona la comunicazione istituzionale del  Ministero.
          Cura,  in  particolare,  i  rapporti   con   le   emittenti
          radiotelevisive  italiane  ed  estere  per  promuovere   lo
          sviluppo della cultura, anche mediante  progetti  specifici
          di  comunicazione  del  patrimonio  culturale  materiale  e
          immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a
          tal  fine  si  raccorda  con  le   strutture   centrali   e
          periferiche interessate. 
              (Omissis).» 
              «Art. 9 (Ulteriori Uffici di diretta collaborazione). -
          1. La segreteria del Ministro svolge attivita' di  supporto
          ai compiti del medesimo,  ne  cura  il  cerimoniale  ed  e'
          coordinata da  un  Capo  della  segreteria.  La  segreteria
          tecnica  del  Ministro  assicura  il  supporto  conoscitivo
          specialistico   per    l'elaborazione    delle    politiche
          riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai  fini
          della  definizione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  da
          attuare, ed e'  coordinata  da  un  Capo  della  segreteria
          tecnica. Il segretario  particolare  del  Ministro  cura  i
          rapporti diretti dello stesso nello  svolgimento  dei  suoi
          compiti istituzionali. 
              2.  Il  Consigliere   diplomatico,   fatte   salve   le
          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, assiste il Ministro  in  campo
          europeo  e   internazionale,   promuove   e   assicura   la
          partecipazione   attiva   del   Ministro   agli   organismi
          internazionali e dell'Unione  europea  e  curale  relazioni
          internazionali,    con    particolare    riferimento,    in
          collaborazione  con  l'Ufficio  legislativo,  ai  negoziati
          relativi  ad  accordi  di  cooperazione  nelle  materie  di
          competenza  del  Ministero.Il  Consigliere  diplomatico  si
          raccorda   con   il   segretariato    generale    per    la
          predisposizione  degli  atti   di   rilevanza   europea   e
          internazionale.» 
              «Art. 11 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - (Omissis). 
              3. Al Presidente e agli altri componenti dell'Organismo
          e' corrisposto l'emolumento di cui  all'art.  5,  comma  5,
          lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina. 
              (Omissis).» 
              «Art. 13 (Segretariato generale). - (Omissis). 
              2.  Il  segretario  generale,   in   attuazione   degli
          indirizzi del Ministro, in particolare: 
                a) esercita  il  coordinamento  dell'attivita'  degli
          uffici,  anche  attraverso  la  convocazione  periodica  in
          conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche,
          dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di
          carattere  generale  o  di   particolare   rilievo   oppure
          afferenti  a  piu'  competenze;  puo'  convocare  anche   i
          titolari degli uffici dirigenziali generali periferici  del
          Ministero; la conferenza dei direttori  generali  centrali,
          dei titolari degli uffici dirigenziali generali  periferici
          e dei segretari regionali e' in ogni caso convocata ai fini
          del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e
          pluriennali di cui alla lettera i); 
                b) coordina le  attivita'  delle  direzioni  generali
          centrali, nelle materie di rispettiva  competenza,  per  le
          intese istituzionali di programma di cui all'art. 2,  comma
          203, lettera b), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662;
          coordina   altresi',   tramite   le   direzioni    generali
          competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del
          Ministero; 
                c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali
          centrali, i titolari  degli  uffici  dirigenziali  generali
          periferici del Ministero e, sentiti  i  direttori  generali
          competenti, i segretari regionali responsabili e adotta  le
          opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e  di
          inottemperanza alle  proprie  prescrizioni  specifiche,  il
          segretario  generale   si   sostituisce   al   responsabile
          dell'ufficio e adotta tutti  gli  atti  necessari;  risolve
          altresi' ogni  eventuale  conflitto  di  competenza  tra  i
          diversi uffici dirigenziali di livello generale; 
                d) concorda con i direttori  generali  competenti  le
          determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi
          per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione
          sovraregionale; 
                e) partecipa alle riunioni  del  Consiglio  superiore
          beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto; 
                f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del
          patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti  a
          emergenze di carattere nazionale  e  internazionale,  dando
          indirizzi alla Direzione generale sicurezza del  patrimonio
          culturale e in  collaborazione  con  le  altre  istituzioni
          competenti;  coordina  l'attivita'  di  tutela  in  base  a
          criteri  uniformi  ed   omogenei   sull'intero   territorio
          nazionale; 
                f-bis) coordina le iniziative e le attivita' connesse
          all'attuazione del PNRR, per la  parte  di  competenza  del
          Ministero, anche avvalendosi dell'Unita' di missione di cui
          all'art. 26-bis; 
                g) raccoglie, coordina e analizza  i  fabbisogni  del
          patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni  e  di  servizi
          del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia  del  demanio,
          ferme restando  le  attivita'  di  razionalizzazione  degli
          immobili e degli  spazi  svolte  dalla  Direzione  generale
          Archivi e della Direzione generale  biblioteche  e  diritto
          d'autore; provvede altresi'  alla  definizione  di  criteri
          uniformi per la determinazione  dei  canoni  concessori  da
          parte degli uffici; 
                h) coordina la  predisposizione  delle  relazioni  ai
          sensi  di  legge  alle  istituzioni   ed   agli   organismi
          sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'art. 84
          del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  recante
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di  seguito
          denominato: «Codice»; 
                i)  coordina  gli  esiti   delle   elaborazioni   dei
          programmi  annuali  e  pluriennali  del  Ministero  e   dei
          relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del
          Ministro, anche sulla base delle risultanze delle  riunioni
          della conferenza di cui alla lettera a); 
                l) formula proposte al Ministro, sentiti i  direttori
          generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali  di
          livello generale periferici e  i  segretari  regionali,  ai
          fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma
          1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                m) coordina  le  attivita'  di  rilevanza  europea  e
          internazionale, ivi inclusa  la  programmazione  dei  fondi
          comunitari  diretti  e  indiretti,  anche  svolgendo,   ove
          richiesto e comunque nel rispetto della  normativa  europea
          in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione
          dei programmi comunitari; coordina i rapporti con  l'UNESCO
          e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di  nuovi  elementi
          nelle   liste   del   patrimonio   mondiale   materiale   e
          immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta
          dalle competenti direzioni generali; 
                n)  cura  l'elaborazione,  entro  il  31  ottobre  di
          ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie
          curate dalle direzioni generali centrali competenti,  dagli
          istituti di cui all'art. 33 e dai  segretariati  regionali,
          del Piano strategico «Grandi Progetti Beni  culturali»,  di
          cui art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
          83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno  predispone
          una  relazione  concernente  gli   interventi   del   Piano
          strategico gia' realizzati e lo  stato  di  avanzamento  di
          quelli avviati nell'anno precedente e non ancora  conclusi;
          sovraintende altresi' la procedura per il conferimento  del
          titolo di Capitale italiana della cultura; 
                o) cura l'istruttoria dei programmi e degli  atti  da
          sottoporre  al  CIPE,   fornendo   adeguato   supporto   ai
          competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro; 
                p) coordina le  attivita'  per  la  realizzazione  di
          interventi sul territorio  di  particolare  complessita'  e
          rilievo  strategico,  in  attuazione  delle  direttive  del
          Ministro; 
                q) assicura,  in  raccordo  con  l'Ufficio  stampa  e
          comunicazione e con la Direzione  generale  organizzazione,
          l'attivita' di comunicazione interna  diretta  agli  uffici
          centrali e periferici del Ministero; 
                r)   si   raccorda   con   la   Direzione    generale
          organizzazione per l'allocazione delle risorse umane  e  la
          mobilita'  delle  medesime  tra  le  diverse  direzioni  ed
          uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei
          relativi direttori; 
                s) assicura l'adempimento degli obblighi  in  materia
          di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva
          il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche  sulla
          base degli indirizzi impartiti dal Ministro; 
                t) svolge i compiti di  autorita'  centrale  prevista
          dall'art. 4  della  direttiva  2014/60/UE,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  alla
          restituzione dei beni culturali  usciti  illecitamente  dal
          territorio  di  uno  Stato  membro,  e  che   modifica   il
          regolamento  (UE)  n.  1024/2012;  assicura   altresi'   il
          coordinamento delle politiche dei prestiti  all'estero  dei
          beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro; 
                u) cura i rapporti del Ministero con le  centrali  di
          committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di
          concessione,  definendo  i  criteri,  le  modalita'  e   le
          condizioni per farvi ricorso; svolge altresi' attivita'  di
          indirizzo,   supporto   e   consulenza,   anche    mediante
          l'elaborazione  di  schemi  di   bandi   e   capitolati   e
          convenzioni-tipo, agli uffici centrali e,  per  il  tramite
          dei Segretariati regionali, a quelli periferici in  materia
          di  contratti  pubblici,  di   rapporti   di   partenariato
          pubblico-privato,   anche   istituzionalizzato,   per    la
          valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonche' di
          sponsorizzazioni; 
                v) cura le attivita', raccordandosi con le  direzioni
          generali e gli uffici periferici competenti, relative  alla
          partecipazione del Ministero a eventi e  manifestazioni  in
          Italia e all'estero; 
                z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa  con
          la Direzione generale bilancio quanto ai profili finanziari
          e contabili, di vigilanza,  sull'Istituto  per  il  credito
          sportivo, limitatamente agli interventi in materia di  beni
          e attivita' culturali. 
              (Omissis). 
              6. Il Segretariato generale si articola  in  ottouffici
          dirigenziali di livello non generale, compreso il  Servizio
          ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti  con
          funzioni ispettive,  individuati  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  e  dell'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo n. 300 del 1999.» 
              «Art. 14 (Uffici dirigenziali generali centrali). -  1.
          Il Ministero si articola, a livello centrale, nei  seguenti
          Uffici dirigenziali di livello generale: 
                a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti
          culturali»; 
                b) Direzione  generale  «Archeologia,  belle  arti  e
          paesaggio»; 
                c)  Direzione  generale  «Sicurezza  del   patrimonio
          culturale»; 
                d) Direzione generale «Musei»; 
                e) Direzione generale «Archivi»; 
                f)  Direzione   generale   «Biblioteche   e   diritto
          d'autore»; 
                g) Direzione generale «Creativita' contemporanea»; 
                h) Direzione generale «Spettacolo»; 
                i) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»; 
                l) (abrogata); 
                m) Direzione generale «Organizzazione»; 
                n) Direzione generale «Bilancio». 
              1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato
          generale  opera  l'Unita'  di  missione  di  cui   all'art.
          26-bis.» 
              «Art. 15  (Direzione  generale  Educazione,  ricerca  e
          istituti culturali). - (Omissis). 
              2. Il Direttore generale, in particolare: 
                a) individua i fabbisogni formativi del personale del
          Ministero e approva,  con  cadenza  triennale,  sentita  la
          Direzione generale organizzazione, un piano delle attivita'
          formative, di ricerca e  di  autovalutazione  degli  uffici
          centrali e periferici del Ministero; 
                a-bis) cura la promozione e  il  coordinamento  delle
          attivita'  utili  alla  partecipazione  del  Ministero   ai
          progetti di Servizio civile nazionale; 
                b) autorizza e valuta, sentite le direzioni  generali
          centrali competenti, le attivita' formative  e  di  ricerca
          svolte  dalle  strutture   centrali   e   periferiche   del
          Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna  la  struttura
          delle attivita' di  formazione  e  ricerca  del  Ministero;
          indica gli obiettivi formativi;  ne  rileva  il  fabbisogno
          finanziario e  di  risorse;  ne  stabilisce  i  criteri  di
          valutazione; 
                c) alloca risorse e stabilisce  premialita',  sentito
          il segretario generale e d'intesa con la Direzione generale
          organizzazione  e  la  Direzione  generale   bilancio,   in
          relazione  alle  attivita'  di  educazione,  formazione   e
          ricerca svolte  dagli  uffici  centrali  e  periferici  del
          Ministero; 
                d) promuove e organizza periodici corsi di formazione
          per il personale  del  Ministero;  cura,  d'intesa  con  le
          direzioni   generali   competenti,    la    formazione    e
          l'aggiornamento professionale del personale del  Ministero,
          e  a  tale  fine:  coordina  le  attivita'  di  formazione;
          definisce i  piani  di  formazione,  sulla  base  dei  dati
          forniti  dalle  strutture  centrali   e   periferiche   del
          Ministero   tramite   appositi    prospetti    informativi;
          pianifica, progetta e gestisce  i  corsi  di  formazione  e
          valuta  l'efficacia  degli  interventi  formativi;  cura  i
          rapporti con le universita'  e  con  enti  e  organismi  di
          formazione,  in  particolare  con   la   Scuola   Nazionale
          dell'amministrazione e con  la  Scuola  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali;  gestisce   la   banca   dati   della
          formazione; 
                e)  approva  e  valuta  gli  obiettivi  dei  tirocini
          promossi dagli Istituti centrali e dalle scuole presso  gli
          Archivi di Stato, nonche' da tutti gli  uffici  centrali  e
          periferici del Ministero; 
                f)  autorizza  e  valuta  iniziative  di  educazione,
          formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da
          soggetti privati che prevedano attivita'  formative  svolte
          presso o  in  collaborazione  con  gli  uffici  centrali  e
          periferici del Ministero; 
                g)  collabora  con  il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  con  il   Consiglio
          nazionale delle  ricerche  e  con  altri  enti  di  ricerca
          italiani o  esteri  alle  attivita'  di  coordinamento  dei
          programmi universitari e di ricerca relativi  ai  campi  di
          attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni  al
          fine di promuovere percorsi formativi congiunti; 
                h) promuove iniziative  formative  e  di  ricerca  in
          materia di beni e attivita' culturali, anche attraverso  la
          collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni
          di ricerca europee e internazionali; favorisce  e  promuove
          la partecipazione del Ministero, anche in partenariato  con
          altre  istituzioni  pubbliche  e  private,  a   bandi   per
          l'accesso a fondi europei e internazionali; 
                i) predispone ogni  anno,  su  parere  del  Consiglio
          superiore  beni  culturali  e   paesaggistici,   un   Piano
          nazionale per  l'Educazione  al  patrimonio  culturale  che
          abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e  della  sua
          funzione  civile;  il  piano  e'  attuato  anche   mediante
          apposite convenzioni con Regioni, enti locali,  universita'
          ed enti senza scopo di lucro che  operano  nei  settori  di
          competenza del Ministero; 
                l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione
          dell'art. 9 della Costituzione; 
                m) cura il  coordinamento  del  sistema  dei  servizi
          educativi, di comunicazione, di divulgazione  e  promozione
          ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso  il
          Centro per i  servizi  educativi,  anche  in  relazione  al
          pubblico con disabilita'; 
                n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio
          culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale; 
                o) coordina, raccordandosi con la Direzione  generale
          archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite
          presso gli Archivi di Stato; 
                p)  fornisce,  per  le  materie  di  competenza,   il
          supporto e la consulenza  tecnico-scientifica  agli  uffici
          del Ministero; 
                q) collabora con gli  Istituti  italiani  di  cultura
          all'estero  al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          patrimonio culturale della Nazione; 
                r) cura la tenuta  e  l'aggiornamento  degli  elenchi
          previsti  dagli  articoli  29  e  182  del  Codice  per  la
          professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi  di
          cui all'art. 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti
          relativi all'accreditamento degli  istituti  di  formazione
          dei  restauratori;  cura  altresi',  raccordandosi  con  la
          Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio,  la
          tenuta e il  funzionamento  dell'elenco,  disciplinato  dal
          decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli  istituti  e  dei
          dipartimenti   archeologici   universitari,   nonche'   dei
          soggetti   in   possesso   di   diploma   di    laurea    e
          specializzazione in archeologia o di dottorato  di  ricerca
          in archeologia di cui all'art. 25 del  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50; 
                s) redige e cura l'aggiornamento di appositi  elenchi
          degli ispettori onorari; 
                t) coordina le attivita' di studio e di ricerca e  la
          loro comunicazione  e  diffusione  attraverso  un  apposito
          ufficio studi; 
                u)   provvede   allo    svolgimento    dell'attivita'
          istruttoria  per  la  concessione  di  contributi  e   alle
          conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni
          e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi  della  legge
          17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.
          549; 
                v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa  con
          la Direzione generale  Bilancio  limitatamente  ai  profili
          finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei  beni
          e delle  attivita'  culturali  e  su  ogni  altro  soggetto
          giuridico costituito con la  partecipazione  del  Ministero
          per finalita' attinenti agli  ambiti  di  competenza  della
          Direzione generale. 
              (Omissis).» 
              «Art. 16 (Direzione generale Archeologia, belle arti  e
          paesaggio). - (Omissis). 
              6. La Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e
          paesaggio  si  articola  in  otto  uffici  dirigenziali  di
          livello non generale centrali, compresi  la  Soprintendenza
          nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto
          centrale per l'archeologia e  l'Istituto  centrale  per  il
          patrimonio  immateriale,   nonche'   nelle   Soprintendenze
          Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di
          livello  non  generale  periferici,  individuati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4  e  4-bis,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              6-bis.   L'Istituto   centrale   per   il    patrimonio
          immateriale supporta  il  Direttore  generale  Archeologia,
          belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui
          al comma 2,  lettere  b),  c),  d),  g)  riferite  ai  beni
          demoetnoantropologici.» 
              «Art.    21     (Direzione     generale     Creativita'
          contemporanea). - (Omissis). 
              4. La Direzione generale Creativita'  contemporanea  si
          articola in  cinque  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale centrale, individuati ai sensi dell'art. 17, comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
          dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300.» 
              «Art. 23 (Direzione generale Cinema e  audiovisivo).  -
          (Omissis). 
              2. Il Direttore generale, in particolare: 
                a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo
          lo sviluppo della produzione cinematografica e delle  opere
          audiovisive,  lo  sviluppo  della  loro   distribuzione   e
          diffusione in Italia e all'estero, anche  d'intesa  con  il
          Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
                b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione
          e  la  promozione  della   diversita'   delle   espressioni
          culturali, propone e attua, con riferimento al  settore  di
          competenza, misure finalizzate  a  fornire  alle  industrie
          culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai  mezzi
          di produzione,  di  diffusione  e  di  distribuzione  delle
          attivita', dei beni e dei servizi culturali; 
                c) svolge le  attivita'  amministrative  connesse  al
          riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle
          produzioni audiovisive, della qualifica d'essai  dei  film,
          nonche'  dell'eleggibilita'  culturale  dei  film  e  delle
          produzioni audiovisive; 
                d) dispone interventi  finanziari  a  sostegno  delle
          attivita' cinematografiche e degli enti e delle  iniziative
          per la diffusione della cultura cinematografica; 
                e) svolge le  attivita'  amministrative  connesse  al
          riconoscimento  delle  agevolazioni  fiscali  nel   settore
          cinematografico e nel settore della produzione  audiovisiva
          e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo,  in
          raccordo con l'Agenzia delle entrate; 
                f)  cura,  fermo  restando   il   coordinamento   del
          segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale
          concernenti la produzione  cinematografica  e  audiovisiva,
          nonche' gli adempimenti  di  competenza  del  Ministero  in
          materia   di   accordi   internazionali   di   coproduzione
          cinematografica e audiovisiva; 
                g) svolge le attivita' amministrative  connesse  alla
          verifica della classificazione delle opere cinematografiche
          ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; 
                h) svolge le attribuzioni  del  Ministero  in  merito
          alla   promozione   delle   produzioni    cinematografiche,
          radiotelevisive e multimediali ai sensi  dell'art.  53  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  in  tale
          ambito, raccordandosi con la Direzione generale educazione,
          ricerca e istituti culturali, cura i rapporti con gli altri
          Ministeri,  con  particolare   riferimento   al   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  per  quanto
          concerne la promozione della formazione, con le  Regioni  e
          gli enti locali, con  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private; 
                i) svolge,  in  raccordo  con  le  altre  istituzioni
          pubbliche e private, attivita' di promozione  dell'immagine
          internazionale   dell'Italia   attraverso   il   cinema   e
          l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le  istituzioni
          competenti,   attivita'   finalizzate   all'attrazione   di
          investimenti  cinematografici  e  audiovisivi  esteri   nel
          territorio italiano; 
                l)  svolge  verifiche  amministrative  e   contabili,
          ispezioni e controlli, nell'ambito di  propria  competenza,
          sugli  enti  sottoposti  a   vigilanza   e   sui   soggetti
          beneficiari di contributi da parte del Ministero; 
                m) esprime  alla  Direzione  generale  Biblioteche  e
          diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello
          svolgimento  dei   compiti   in   materia   di   proprieta'
          intellettuale,  diritto  d'autore  e  di  vigilanza   sulla
          Societa' italiana autori ed editori (SIAE); 
                n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa  con
          la Direzione generale  Bilancio  limitatamente  ai  profili
          contabili e finanziari,  di  vigilanza,  su  ogni  soggetto
          giuridico costituito con la  partecipazione  del  Ministero
          per finalita' attinenti agli  ambiti  di  competenza  della
          Direzione generale. 
              (Omissis).» 
              «Art. 24 (Abrogato)» 
              «Art. 25 (Direzione generale Organizzazione). -  1.  La
          Direzione  generale  Organizzazione  assicura  la  gestione
          efficiente, unitaria e coordinata degli affari  generali  e
          dei servizi comuni ed e' competente  in  materia  di  stato
          giuridico  del  personale,  di  relazioni   sindacali,   di
          comunicazione    interna,    di    concorsi,    assunzioni,
          valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le pari
          opportunita' e il  benessere  organizzativo,  gestione  del
          contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di
          lite.  Cura  inoltre  la  qualita',  la   tempestivita'   e
          l'affidabilita'  dei  flussi  informativi   relativi   alle
          attivita'  del  Ministero,   mediante   azioni   quali   la
          standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei
          processi e la dematerializzazione dei  flussi  documentali.
          La Direzione generale assicura altresi' la  disponibilita',
          la  gestione,  la  trasmissione,  la  conservazione  e   la
          fruibilita' dell'informazione  in  modalita'  digitale  tra
          tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero. 
              2. Il Direttore generale, in particolare: 
                a)  elabora,  mediante  piani  d'azione  e   progetti
          coordinati, una strategia unitaria per  la  modernizzazione
          dell'amministrazione     attraverso      le      tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  assicurandone  il
          monitoraggio e verificandone l'attuazione; 
                b) provvede ai servizi generali della  sede  centrale
          del Ministero; 
                c)  elabora  parametri  qualitativi  e  quantitativi,
          procedure e modelli informatici diretti  ad  assicurare  la
          completezza, la trasparenza  e  il  costante  aggiornamento
          delle   informazioni   riguardanti    l'organizzazione    e
          l'attivita' del Ministero; 
                d) coordina  i  sistemi  informativi  del  Ministero,
          anche attraverso  l'emanazione  di  raccomandazioni,  linee
          guida, standard, raccolta  e  analisi  di  buone  pratiche,
          statistiche, studi,  rapporti  in  materia  di  innovazione
          digitale nel settore pubblico e promuove  il  miglioramento
          della     conoscenza     del     patrimonio     informativo
          dell'amministrazione; 
                e) cura la gestione della rete  locale  intranet  del
          Ministero,  raccordandosi  con  le  strutture  centrali   e
          periferiche; 
                f) svolge i compiti previsti dall'art. 17 del  Codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                g) rappresenta il Ministero  in  organismi  e  azioni
          europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e
          delle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione
          nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando
          il coordinamento del segretario generale; 
                h) attua le direttive del  Ministro  in  ordine  alle
          politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed
          emana  gli  indirizzi  ai  direttori  generali  centrali  e
          periferici  ai   fini   dell'applicazione   dei   contratti
          collettivi e della stipula di accordi decentrati; 
                i) cura l'organizzazione, gli affari  generali  e  la
          gestione delle risorse umane  e  strumentali  assegnate  ai
          centri di responsabilita' presenti nella sede centrale  del
          Ministero; 
                l) assicura, raccordandosi  con  l'Ufficio  stampa  e
          comunicazione e il segretario  generale,  la  comunicazione
          interna  al  Ministero  e  gestisce  i  flussi  informativi
          riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture
          centrali e periferiche; 
                m) cura l'adempimento degli obblighi  in  materia  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  di
          cui al decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  nel
          rispetto del Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196; in particolare, per  garantire  la  trasparenza  e  la
          pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del
          patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita'  di
          studio  e  di  ricerca  in  materia  di  beni  culturali  e
          paesaggistici, cura che tutti  gli  atti  aventi  rilevanza
          esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali  e
          periferici del Ministero nell'esercizio delle  funzioni  di
          tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali
          e del paesaggio, siano pubblicati  integralmente  nel  sito
          internet  del  Ministero  e  in  quello,   ove   esistente,
          dell'organo che ha adottato l'atto; 
                n) valuta  e  individua  le  migliori  soluzioni  per
          rispondere alle necessita' di personale degli uffici; 
                o) elabora e attua le politiche del personale e della
          gestione delle risorse umane, anche in  materia  di  lavoro
          agile; 
                p) (abrogata); 
                q) elabora proposte e cura i rapporti  con  le  altre
          pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo
          settore   per   l'utilizzo   di    personale    nell'ambito
          dell'attivita' del Ministero, sentite le direzioni generali
          competenti per materia; 
                r)  sulla  base  dei  dati  forniti  dalle  strutture
          centrali  e  periferiche  del  Ministero,   provvede   alla
          programmazione generale del  fabbisogno  di  personale,  al
          dimensionamento degli organici del  Ministero,  sentiti  le
          altre  direzioni  generali  e  i  Segretariati   regionali,
          nonche',   d'intesa    con    il    segretario    generale,
          all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita'  delle
          medesime tra le diverse direzioni e uffici,  sia  centrali,
          sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori. 
              (Omissis).» 
              «Art.  26  (Direzione  generale  Bilancio).  -  1.   La
          Direzione  generale   Bilancio   cura   il   bilancio,   la
          programmazione e il controllo di gestione del Ministero per
          le  risorse  finanziarie  nazionali.  La  Direzione  svolge
          attivita' di supporto e consulenza in materia di  Art-bonus
          e altre agevolazioni fiscali. 
              (Omissis).» 
                
              «Capo IV-bis 
              Strutture per l'attuazione del PNRR 
              Art. 26-bis (Unita' di missione  per  l'attuazione  del
          PNRR).  -  1.  Fino  al  31  dicembre   2026,   presso   il
          Segretariato  generale  opera  l'Unita'  di  missione   per
          l'attuazione del  PNRR,  di  seguito  Unita'  di  missione,
          ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che,
          nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle   direttive   del
          segretario  generale,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,
          lettera f-bis), assicura il coordinamento  e  l'attuazione,
          anche  in  collaborazione  con  le  altre   amministrazioni
          competenti,  degli  interventi  e  dei  progetti  del  PNRR
          attribuiti   alla   responsabilita'   del   Ministero.   In
          particolare, l'Unita' di missione provvede al coordinamento
          delle relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione e controllo. 
              2. L'Unita' di missione  svolge  altresi'  le  funzioni
          relative al coordinamento della  fase  attuativa  del  PNRR
          previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77. 
              3. Dipendono funzionalmente dall'Unita' di missione gli
          uffici dirigenziali non generali del Segretariato  generale
          competenti  per  la  programmazione,  l'attuazione   e   il
          monitoraggio dei progetti del PNRR,  con  riferimento  allo
          svolgimento di tali attivita'. 
              4. L'attivazione dell'Unita' di missione non  determina
          la  creazione  di  un  nuovo  centro   di   responsabilita'
          amministrativa.» 
                
              «Art. 26-ter (Soprintendenza speciale per il  PNRR).  -
          1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso  il  Ministero  la
          Soprintendenza speciale per il  PNRR,  ufficio  di  livello
          dirigenziale  generale  straordinario  istituito  ai  sensi
          dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
              2. La Soprintendenza speciale per  il  PNRR  svolge  le
          funzioni di tutela dei beni culturali e  paesaggistici  nei
          casi in cui tali beni siano  interessati  dagli  interventi
          previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede  statale  oppure
          rientrino  nella  competenza  territoriale  di  almeno  due
          uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale
          per  il  PNRR  opera  anche  avvalendosi,  per  l'attivita'
          istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
          paesaggio. In  caso  di  necessita'  e  per  assicurare  la
          tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza  speciale
          puo'  esercitare,  con  riguardo  a  ulteriori   interventi
          strategici del PNRR, i poteri di avocazione e  sostituzione
          nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle  arti
          e paesaggio. 
              3.  Le  funzioni  di  direttore  della   Soprintendenza
          speciale per  il  PNRR  sono  svolte  dal  direttore  della
          Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  del
          Ministero, al quale spetta la retribuzione  prevista  dalla
          contrattazione  collettiva  nazionale  per  gli   incarichi
          dirigenziali ad interim. 
              4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR  opera
          la segreteria tecnica di cui  all'art.  29,  comma  4,  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
              5.  La  Soprintendenza  speciale  per   il   PNRR   non
          costituisce centro di responsabilita' amministrativa.» 
                
              «Art. 31 (Abrogato).» 
              «Art. 32-bis (Osservatorio per la parita' di genere). -
          1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per
          la parita' di genere, che svolge compiti  di  consulenza  e
          supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la
          parita'  di  genere,  nonche'  attivita'   di   ricerca   e
          monitoraggio sulle condizioni della parita' di genere negli
          ambiti di competenza del  Ministero,  individua  e  propone
          buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e  la
          cultura delle pari opportunita'. 
              2. L'Osservatorio e' composto da un massimo di quindici
          membri, esperti delle politiche di genere e  rappresentanti
          dei settori  di  competenza  del  Ministero,  nominati  dal
          Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non da' titolo
          a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di  alcun
          tipo, salvo il rimborso delle spese  di  missione  previste
          dalla  normativa  vigente  documentate   e   effettivamente
          sostenute per lo svolgimento dei lavori. 
              3. A supporto dell'Osservatorio opera  una  segreteria,
          formata da personale in servizio presso  il  Ministero.  Le
          relative risorse umane  e  strumentali  necessarie  per  il
          funzionamento   dell'Osservatorio   sono   assicurate   dal
          Segretariato generale." 
              «Art. 33  (Uffici  dotati  di  autonomia  speciale).  -
          (Omissis). 
              3.  Sono  altresi'  dotati  di  autonomia  speciale   i
          seguenti musei, parchi archeologici e  altri  luoghi  della
          cultura di rilevante interesse nazionale: 
                a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
                  1) la Galleria Borghese; 
                  2) le Gallerie degli Uffizi; 
                  3)  la  Galleria   nazionale   d'arte   moderna   e
          contemporanea; 
                  4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
                  5) il Museo e Real bosco di Capodimonte; 
                  6) il Museo nazionale romano; 
                  7) il Parco archeologico del Colosseo; 
                  8) il Parco archeologico di Pompei; 
                  9) la Pinacoteca di Brera; 
                  10) la Reggia di Caserta; 
                  11) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 
                b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
                  1) il Complesso monumentale della Pilotta; 
                  2) la Biblioteca e  il  Complesso  monumentale  dei
          Girolamini; 
                  3) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 
                  4) la Galleria nazionale delle Marche; 
                  5) la Galleria nazionale dell'Umbria; 
                  6) le Gallerie Estensi; 
                  7) le Gallerie nazionali d'arte antica; 
                  8) i Musei Reali; 
                  9) il Museo delle Civilta'; 
                  10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari; 
                  11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 
                  12)  il  Museo  archeologico  nazionale  di  Reggio
          Calabria; 
                  13) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 
                  14) i Musei del Bargello; 
                  15) il Museo nazionale d'Abruzzo; 
                  15-bis) il Museo nazionale dell'Arte digitale; 
                  16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; 
                  17) il Museo nazionale di Matera; 
                  18) il Museo storico e il  Parco  del  Castello  di
          Miramare; 
                  19) il Palazzo Ducale di Mantova; 
                  20) il Palazzo Reale di Genova; 
                  21) il Palazzo Reale di Napoli; 
                  22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
                  23) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
                  23-bis)  il  Parco  archeologico  di  Cerveteri   e
          Tarquinia; 
                  24) il Parco archeologico di Ercolano; 
                  25) il Parco archeologico di Ostia antica; 
                  26) il Parco archeologico di Paestum e Velia; 
                  26-bis) il Parco archeologico di Sepino; 
                  27) il Parco archeologico di Sibari; 
                  28) la Pinacoteca nazionale di Bologna; 
                  28-bis) la Pinacoteca nazionale di Siena; 
                  29) Villa Adriana e Villa d'Este.» 
              «Art. 35 (Istituto centrale per la digitalizzazione del
          patrimonio culturale - Digital Library). - (Omissis). 
              3. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per
          gli archivi, sull'Istituto centrale per  i  beni  sonori  e
          audiovisivi, sull'Istituto centrale per il  catalogo  e  la
          documentazione e sull'Istituto  centrale  per  il  catalogo
          unico delle biblioteche italiane le funzioni  di  indirizzo
          e,   d'intesa   con   la   Direzione   generale    Bilancio
          limitatamente  ai  profili  contabili  e   finanziari,   di
          vigilanza,  anche  ai  fini  dell'approvazione,  su  parere
          conforme  della  Direzione  Bilancio,   del   bilancio   di
          previsione, delle relative proposte  di  variazione  e  del
          conto  consuntivo.  I  direttori  di  tali  istituti   sono
          nominati dal  direttore  della  Digital  Library  ai  sensi
          dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n.  165  del
          2001. Le risorse umane e strumentali ai  suddetti  Istituti
          dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione
          generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa
          con  la  Digital  Library,  con   la   Direzione   generale
          Organizzazione  e  con  la  Direzione  generale   Bilancio.
          L'Istituto centrale per gli  archivi,  l'Istituto  centrale
          per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto  centrale  per
          il catalogo unico  delle  biblioteche  italiane  dipendono,
          altresi'  funzionalmente,  per  i  profili  di   rispettiva
          competenza,  dalla  Direzione  generale  Archivi  e   dalla
          Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore. 
              3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento
          delle proprie funzioni, delle risorse umane  e  strumentali
          degli istituti di cui al comma 3.» 
                
              «Art. 39 (Organi periferici del Ministero). -  1.  Sono
          organi periferici del Ministero: 
                a)  i  Segretariati  regionali  del  Ministero  della
          cultura; 
                b)  le  Soprintendenze  Archeologia,  belle  arti   e
          paesaggio; 
                c) le Direzioni regionali Musei; 
                e) i Musei, le aree e i  parchi  archeologici  e  gli
          altri luoghi della cultura; 
                f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; 
                g) gli Archivi di Stato; 
                h) le Biblioteche. 
                (Omissis).» 
                
              «Art. 40 (Segretariati regionali  del  Ministero  della
          cultura). - 1. I Segretariati regionali del Ministero della
          cultura,  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale,
          assicurano, nel rispetto della specificita'  tecnica  degli
          istituti e nel quadro delle  linee  di  indirizzo  inerenti
          alla tutela emanate  per  i  settori  di  competenza  dalle
          direzioni    generali    centrali,     il     coordinamento
          dell'attivita' delle strutture  periferiche  del  Ministero
          presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali
          curano  i  rapporti  del  Ministero   e   delle   strutture
          periferiche con le Regioni, gli  enti  locali  e  le  altre
          istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano
          accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di
          attivita' di interesse comune, con specifico riguardo  alle
          materie che coinvolgono competenze proprie delle  autonomie
          territoriali. 
              2. Il segretario regionale, in particolare: 
                a) convoca e presiede la Commissione regionale per il
          patrimonio culturale di cui all'art. 47; ai sensi dell'art.
          12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, convoca la stessa, d'ufficio  o  su  richiesta  del
          segretario  generale  o  del  direttore  generale  centrale
          competente o su segnalazione  delle  altre  amministrazioni
          statali, regionali e locali coinvolte, per  il  riesame  di
          pareri,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso  comunque
          denominati   rilasciati   dagli   organi   periferici   del
          Ministero; 
                b) riferisce al segretario generale  e  ai  direttori
          generali centrali di settore in merito all'andamento  delle
          attivita' degli uffici periferici  del  Ministero  operanti
          nel territorio della Regione, sulla base dei  dati  forniti
          dagli uffici medesimi; 
                c) dispone il concorso del Ministero, sulla  base  di
          criteri  definiti  dalle  direzioni  generali  centrali  di
          settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori
          o detentori di beni culturali per  interventi  conservativi
          nei casi previsti dagli articoli 34  e  35  del  Codice  ed
          eroga il contributo di cui all'art. 37 del medesimo Codice; 
                d)  trasmette  al   competente   direttore   generale
          centrale,  con  le  proprie  valutazioni,  le  proposte  di
          prelazione  che   gli   pervengono   dalle   Soprintendenze
          destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1,  del  Codice,
          della denuncia di cui  all'art.  60  del  medesimo  Codice,
          ovvero le proposte di  rinuncia  ad  essa.  Con  le  stesse
          modalita'  trasmette  al  competente   direttore   generale
          centrale anche le proposte di  prelazione  formulate  dalla
          Regione  o   dagli   altri   enti   pubblici   territoriali
          interessati  e,  su  indicazione  del  direttore   generale
          medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti  pubblici
          territoriali la rinuncia dello Stato  alla  prelazione,  ai
          sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice; 
                e) esprime il  parere  di  competenza  del  Ministero
          anche in sede di conferenza di servizi, per gli  interventi
          in ambito regionale, che riguardano le competenze  di  piu'
          Soprintendenze; 
                f) stipula l'intesa con la Regione per  la  redazione
          congiunta dei piani paesaggistici,  limitatamente  ai  beni
          paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b),  c)
          e d), del Codice; 
                g) propone al Ministro, per il tramite del  direttore
          generale competente ad esprimere il parere  di  merito,  la
          stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del
          Codice; 
                h) sottopone  al  direttore  generale  competente  la
          proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via
          sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai  beni
          paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b),  c)
          e d), del Codice; 
                i) istruisce per  la  Commissione  regionale  per  il
          patrimonio  culturale  la  documentazione   relativa   alle
          proposte di interventi da inserire nei programmi annuali  e
          pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando  le
          priorita'  sulla  base  delle  indicazioni   degli   uffici
          periferici del Ministero; 
                l) stipula, previa istruttoria  della  Soprintendenza
          competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni
          culturali, oggetto di  interventi  conservativi,  alla  cui
          spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire  le
          modalita' per l'accesso  ai  beni  medesimi  da  parte  del
          pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice; 
                m) adotta i provvedimenti necessari per il  pagamento
          o il recupero di somme che e'  tenuto,  rispettivamente,  a
          corrispondere o a  riscuotere  in  relazione  all'esercizio
          delle funzioni e dei compiti attribuiti; 
                n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e
          i piani  finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di
          riqualificazione,  recupero  e  valorizzazione  delle  aree
          sottoposte   alle   disposizioni   di   tutela   dei   beni
          paesaggistici,  in  raccordo  con  la  Direzione   generale
          Archeologia, belle arti e  paesaggio  e  con  la  Direzione
          generale Creativita' contemporanea; 
                o) svolge  le  funzioni  di  stazione  appaltante  in
          relazione agli interventi da effettuarsi  con  fondi  dello
          Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni  culturali
          presenti  nel  territorio  di   competenza,   nonche'   per
          l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di
          competenza degli altri uffici periferici  di  cui  all'art.
          39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli  uffici
          periferici per la predisposizione degli atti  di  gara  per
          l'acquisto di forniture, servizi  e  lavori,  favorendo  il
          ricorso a centrali di committenza comuni  e  l'integrazione
          territoriale delle prestazioni e dei contratti; 
                p)  coadiuva  gli  altri  uffici  territoriali  nella
          programmazione  degli  interventi  da  finanziare  mediante
          ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e
          la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle  linee
          guida applicative del Codice dei contratti pubblici; 
                q) cura la gestione delle risorse umane e assicura  i
          servizi amministrativi di supporto agli  uffici  periferici
          operanti sul rispettivo territorio  e,  per  i  profili  di
          competenza,  delle  direzioni  generali  Organizzazione   e
          Bilancio; cura le relazioni sindacali e  la  contrattazione
          collettiva a livello regionale; 
                r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali
          interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e  dei
          progetti  elaborati  a  livello  centrale   relativi   alla
          valorizzazione e alla promozione degli itinerari  culturali
          e  di   eccellenza   paesaggistica   e   delle   iniziative
          finalizzate a  promuovere  la  conoscenza  delle  identita'
          territoriali  e  delle  radici  culturali  delle  comunita'
          locali; 
                s) - t) (Abrogate); 
                u) fornisce al segretario generale le valutazioni  di
          competenza ai fini dell'istruttoria  di  cui  all'art.  13,
          comma 2, lettera h); 
                v)  stipula,  su  proposta  del   soprintendente   di
          settore, gli accordi di cui al comma 14  dell'art.  25  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nell'ambito
          della  procedura  di  verifica  preventiva   dell'interesse
          archeologico; 
                z)  puo'  proporre   l'avocazione   degli   atti   di
          competenza  dei  soprintendenti  ai  competenti   direttori
          generali centrali; 
                z-bis) puo' demandare l'esercizio delle  funzioni  di
          tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie
          attivita' all'Ufficio dotato di autonomia speciale  di  cui
          all'art. 33  operante  nel  medesimo  territorio  regionale
          individuato con decreto ministeriale. 
              (Omissis).» 
              «Art. 42 (Direzioni regionali Musei). - (Omissis). 
              2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati
          ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  svolge,  in
          particolare, le seguenti funzioni: 
                a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le
          attivita'  di  gestione,  valorizzazione,  comunicazione  e
          promozione del sistema  museale  nazionale  nel  territorio
          regionale; 
                b) promuove la costituzione  di  un  sistema  museale
          regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali
          comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali  e
          quelli  delle  amministrazioni   pubbliche   presenti   nel
          territorio  di  competenza,  nonche'  di   altri   soggetti
          pubblici e privati; 
                c) garantisce omogeneita' di servizi  e  di  standard
          qualitativi nell'intero sistema museale regionale; 
                d)  sovraintende  alla  definizione,  da  parte   del
          rispettivo direttore, del  progetto  culturale  di  ciascun
          museo  o  luogo  della  cultura  di  appartenenza   statale
          all'interno del sistema regionale,  in  modo  da  garantire
          omogeneita'  e  specificita'  di  ogni  museo,  favorendone
          funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di  promuovere
          lo sviluppo della cultura; 
                e) fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma
          4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle  linee  guida
          di cui all'art. 18, comma  2,  lettera  p),  l'importo  dei
          biglietti di ingresso unici, cumulativi e,  previo  accordo
          con i soggetti pubblici e  privati  interessati,  integrati
          dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza,
          ivi  inclusi  quelli  aperti  al  pubblico  afferenti  agli
          istituti di cui all'art. 33, comma 2, lettera  a),  sentiti
          il direttore  generale  Musei  e  i  capi  degli  istituti,
          nonche' i direttori degli  istituti  e  dei  musei  di  cui
          all'art. 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati; 
                f) stabilisce gli orari di apertura dei musei  e  dei
          luoghi della cultura di  propria  competenza,  ivi  inclusi
          quelli aperti al pubblico afferenti agli  istituti  di  cui
          all'art. 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare  la
          piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui
          all'art. 18, comma 2, lettera p), sentiti i rispettivi capi
          di istituto; 
                g)  assicura  elevati  standard   qualitativi   nella
          gestione e nella comunicazione, nell'innovazione  didattica
          e tecnologica, favorendo  la  partecipazione  attiva  degli
          utenti e assicurando la massima accessibilita'; 
                h) assicura la piena collaborazione con la  Direzione
          generale Musei, il segretario regionale,  i  direttori  dei
          musei  aventi  natura  di   ufficio   dirigenziale   e   le
          Soprintendenze; 
                i) opera in stretta connessione con gli altri  uffici
          periferici del Ministero e gli enti territoriali e  locali,
          anche al fine di incrementare  la  collezione  museale  con
          nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e  di
          promuovere attivita' di  catalogazione,  studio,  restauro,
          comunicazione, valorizzazione; 
                l) autorizza il prestito  dei  beni  culturali  delle
          collezioni di propria competenza per mostre  o  esposizioni
          sul territorio nazionale o all'estero, ai  sensi  dell'art.
          48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto  degli  accordi
          di cui all'art. 18, comma 2, lettera  b),  sentita,  per  i
          prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque
          nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  2,
          lettera t); 
                l-bis) svolge, per i beni  e  le  aree  archeologiche
          affidate alla Direzione regionale Musei,  l'istruttoria  ai
          fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici  o
          privati dell'esecuzione  di  ricerche  archeologiche  o  di
          opere dirette al ritrovamento di beni culturali,  ai  sensi
          dell'art. 89 del Codice; 
                m)  autorizza   le   attivita'   di   studio   e   di
          pubblicazione dei materiali esposti e/o  conservati  presso
          gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati  alla
          Direzione regionale Musei; 
                n) dispone, sulla base delle  linee  guida  elaborate
          dal Direttore generale Musei, l'affidamento  diretto  o  in
          concessione delle  attivita'  e  dei  servizi  pubblici  di
          valorizzazione di beni culturali, ai  sensi  dell'art.  115
          del Codice; 
                o)  promuove  la  definizione  e  la   stipula,   nel
          territorio di competenza, degli accordi  di  valorizzazione
          di cui  all'art.  112  del  Codice,  su  base  regionale  o
          subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali  definiti,
          al fine di individuare  strategie  e  obiettivi  comuni  di
          valorizzazione, nonche' per elaborare i  conseguenti  piani
          strategici   di   sviluppo   culturale   e   i   programmi,
          relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza  pubblica,
          promuovendo  altresi'  l'integrazione,  nel   processo   di
          valorizzazione,  delle   infrastrutture   e   dei   settori
          produttivi collegati; a tali fini, definisce  intese  anche
          con  i  responsabili  degli  Archivi  di  Stato   e   delle
          biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale; 
                p)  elabora  e   stipula   accordi   con   le   altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e  i  privati
          interessati,  per  regolare  servizi   strumentali   comuni
          destinati alla fruizione  e  alla  valorizzazione  di  beni
          culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili
          non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici  comuni  e
          tramite convenzioni con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali; 
                q) approva, su proposta del segretario  regionale,  e
          trasmette alla Direzione generale Bilancio  gli  interventi
          da inserire nei  programmi  annuali  e  pluriennali  e  nei
          relativi piani di spesa; 
                r) redige e aggiorna, sulla  base  delle  indicazioni
          fornite della  Direzione  generale  Musei,  l'elenco  degli
          istituti e dei luoghi della cultura  affidati  in  consegna
          alla competenza dei Musei di cui all'art. 43  del  presente
          decreto; 
                s) coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la
          Direzione  generale  Musei  nel  favorire  l'erogazione  di
          elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno  della
          cultura, anche  attraverso  apposite  convenzioni  con  gli
          istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a  tal
          fine, promuove progetti di sensibilizzazione  e  specifiche
          campagne di raccolta fondi, anche attraverso  le  modalita'
          di finanziamento collettivo; 
                t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende
          pubblici, anche in via telematica; propone  alla  Direzione
          generale   Educazione,   ricerca   e   istituti   culturali
          iniziative  di  divulgazione,  educazione,   formazione   e
          ricerca legate alle  collezioni  di  competenza;  collabora
          altresi' alle attivita' formative coordinate e  autorizzate
          dalla Direttore generale  Educazione,  ricerca  e  istituti
          culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio  previste
          da dette attivita' e programmi formativi; 
                u) provvede a definire strategie e  obiettivi  comuni
          di valorizzazione, in rapporto all'ambito  territoriale  di
          competenza,  e   promuove   l'integrazione   dei   percorsi
          culturali di fruizione e, in  raccordo  con  il  Segretario
          regionale e con le altre  amministrazioni  competenti,  dei
          conseguenti itinerari turistico-culturali; 
              v) amministra e controlla i beni dati in consegna  agli
          istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue
          sugli stessi  anche  i  relativi  interventi  conservativi,
          fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  41,  comma  1,
          lettera  b);  concede  altresi'  l'uso  dei  medesimi  beni
          culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice; 
                z) svolge le funzioni di stazione appaltante. 
              (Omissis).».