DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 9 
 
               (Attuazione degli interventi del PNRR) 
 
  1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR
provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture,
ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa  nazionale  ed
europea vigente. Per gli interventi di  importo  non  superiore  alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice  di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  su  beni  di
proprieta'  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere  individuati
quali  soggetti  attuatori  esterni.  Le   diocesi   possono   essere
individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione  agli
interventi  su  beni  di  proprieta'  di  altri  enti   ecclesiastici
civilmente riconosciuti. L'intervento e' attuato nel  rispetto  delle
disposizioni  normative  vigenti  in  materia   di   affidamento   ed
esecuzione di  contratti  pubblici,  secondo  modalita'  definite  in
apposito atto  adottato  dal  soggetto  attuatore  pubblico  titolare
dell'investimento e  previa  sottoscrizione  di  un  disciplinare  di
obblighi     nei     confronti     dell'amministrazione      titolare
dell'investimento ovvero tramite accordi di collaborazione  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 
  2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da
societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente,
statale, regionale e locale, dagli enti del  sistema  camerale  e  da
enti vigilati. 
  3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
amministrazioni per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  sono
sottoposti  ai  controlli  ordinari  di  legalita'  e  ai   controlli
amministrativocontabili   previsti   dalla   legislazione   nazionale
applicabile. 
  3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei  casi
di cui all'articolo 50, comma 3, ((del presente decreto)) ovvero  nei
casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8  e  13,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. Le amministrazioni di cui al  comma  1  assicurano  la  completa
tracciabilita'  delle  operazioni  e  la  tenuta  di   una   apposita
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo
le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa
su supporti informatici adeguati e  li  rendono  disponibili  per  le
attivita' di controllo e di audit.