DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
 (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione dei
   relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la   definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
   direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la    individuazione    delle    risorse   umane,   materiali   ed
   economico-finanziarie  da  destinare  alle  diverse finalita' e la
   loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la   definizione   dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
   finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di  tariffe, canoni e
   analoghi oneri a carico di terzi;
e) le  nomine,  designazioni  ed  atti analoghi ad essi attribuiti da
   specifiche disposizioni;
f) le  richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
   ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

   2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
   3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
   4.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.  ((A  tali  amministrazioni e' fatto divieto di istituire
uffici  di  diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente)).