DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 29 
 
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure  urgenti  per
                       l'attuazione del PNRR) 
 
  1. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione
degli interventi del PNRR,  presso  il  Ministero  della  cultura  e'
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di  livello
dirigenziale generale straordinario operativo  fino  al  31  dicembre
2026. 
  2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni  di  tutela  dei
beni culturali e paesaggistici  nei  casi  in  cui  tali  beni  siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento   finale   in   sostituzione    delle    Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria. 
  3. Le funzioni di  direttore  della  Soprintendenza  speciale  sono
svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio del Ministero, al quale spetta la  retribuzione  prevista
dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   per   gli   incarichi
dirigenziali ad interim. 
  4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una  segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del  Ministero,  da
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per  singolo  incarico,  entro  il
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021,  2022
e 2023. ((32)) 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  1.  550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023  e  50.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a  1.550.000
euro  per  l'anno  2021  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma  «Fondi
di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto: 
  - (con l'art. 20, comma 2) che "Per le finalita' di cui al comma 1,
agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo  29,  comma
4, del decreto-legge n.  77  del  2021,  nonche'  a  quelli  previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico e'  incrementato
a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti,  qualora  provenienti  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  dal  personale  di  cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e, per il  personale  in  regime  di  diritto  pubblico,  quanto
stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il
compenso come definito dal primo periodo  esclusivamente  in  ragione
dei  compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a  seguito
dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti  ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.  77  del  2021,
nonche' quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del  decreto-legge
n. 50 del 2022, sono rinnovabili  per  un  periodo  non  superiore  a
trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025"; 
  - (con l'art. 20. comma 3) che "Le disposizioni di cui al  comma  2
si applicano agli incarichi gia' conferiti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma  4,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma  2,  del
decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al  terzo  periodo
del comma 2 si applicano limitatamente all'attivita' svolta a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
  - (con l'art. 20, comma 4) che "Per le finalita' di cui ai commi  2
e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 e'  incrementato  di  ulteriori  900.000
euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del
decreto-legge n. 50 del 2022 e'  incrementato  di  ulteriori  900.000
euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per  l'anno  2024.
Per le medesime finalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  euro
4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti
di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  a  supporto  della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108".