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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  11-1-2024
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Art. 2

Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo


1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1 gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1 gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa, che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni. (17)
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico.
12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre. (12) (41)
13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.
14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.
15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa.
16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è estesa all'anno 1997.
17. Con decorrenza dal 1 aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.
18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.
20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N.353, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46.
21. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro- Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria.
22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.
23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al comma 23.
25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente, possono essere effettuate anche presso le agenzie postali.
27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del CIPE.
28. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è preordinata la somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.
31. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.
32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate".
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo.
37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono aggiunte le seguenti: "o assentita";
b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi";
d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.";
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini";
f) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
"10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge";
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data";
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457";
m) al comma 16, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
n) al comma 18, le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
o) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3";
p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" è sostituita dalla seguente:
"dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori".
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
45. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo.
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.
49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.
50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e succes- sive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.
60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).
- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;".
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione".
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine.
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.
64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretario generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma. (1)
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.
68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 1 aprile 1997.
69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75.
70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.
71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".
72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.
73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".
74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente:
"centottanta".
74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.
75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni".
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
77. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi stessi.
79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e).
80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.
81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:
a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;
c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.
82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.
84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.
85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.
86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.
87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Aglio-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre. (2) (10)
88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.
89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.
90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.
91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
93. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.
96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96.
98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria.
99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente; (6) (72) (80) (82) (84) (86) (87) (88) (90) (91) (93) (94)
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.
Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilità separata.
102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma. (1)
105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.
106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999. (1)
107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione così effettuata sono escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.
108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge. Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE.
109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei lavori.
110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.
112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle più favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.
114. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.
115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "della scorta strategica di proprietà dello Stato," sono soppresse.
116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal Governo.
117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.
118. Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico- economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società pri- vate. (15)
120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private. (15)
121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122. (15)
122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.
124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture. (15)
125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".
126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 129.
129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.
130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa con questo.
131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa.
132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea.
((L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento))
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132-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154.
132-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154.
133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.
134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione;
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi in- dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes- sive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1) (3)
139. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 137, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 139.
141. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo.
Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data. (1)
142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 141.
144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1)
145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali in- dicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.
149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.
150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.
152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma. (30) 155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.
156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996".
158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".
159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.
160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento";
b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti".
161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: "emesse dalle banche" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli similari".
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.
165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
166. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
169. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
170. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
172. IL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. (47)
173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.
176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese, ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente, previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5 giugno 1995, n. 221.
180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689 miliardi".
181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituita dalla seguente: "b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato". Dai proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione".
183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi".
"Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili".
184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".
186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni del personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale di ruolo.
187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.
188. Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:
"5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449".
189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
190. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.
192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N.135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166.
193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definirà.
194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.".
197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi".
198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quindici mesi".
199. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28.
200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, le parole "tre anni" e "triennio", contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi".
201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice".
202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regimeprivatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; (73)
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (73)
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi, pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati.
Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 207.
210. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
211. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
212. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
213. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.
216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.
218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili".
222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto:
- (con l'art. 6-bis, comma 1) che "I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997";
- (con l'art. 6-bis, comma 3) che "Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996";
- (con l'art. 10, comma 8-septies) che le modifiche di cui ai commi 65, 104 e 106 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 19) che il termine del 30 aprile di cui al comma 138, primo periodo, del presente articolo, è prorogato al 31 luglio 1997.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dalla L. 2 ottobre 1997, n. 345, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1998 - 2017 quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. È altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 54, comma 13) che "Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 4 maggio 1998, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo".
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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 18 giugno 1998, n. 194 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere anticipato per le gestioni commissariali governative già ristrutturate ai sensi dello stesso articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7 prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
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AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 154 del presente articolo nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalità della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.
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AGGIORNAMENTO (37)

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con l'art. 54, comma 13) che "Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico".
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AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che i commi dal 166 al 174 del presente articolo sono abrogati "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (72)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014".
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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
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AGGIORNAMENTO (80)

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016.
Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico".
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AGGIORNAMENTO (82)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 100, lettera a), del presente articolo è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.
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AGGIORNAMENTO (84)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019".
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AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a ? 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo".
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AGGIORNAMENTO (87)

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano" le misure previste dall'art. 13, comma 1 del D.L. 23/2020 medesimo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate" le misure previste dall'art. 13, comma 2 del D.L. 23/2020 medesimo.
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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020".
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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (91)

Il Decreto 6 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, alinea) che "Al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito delle modifiche al Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo») descritte nelle premesse, è incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR".
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AGGIORNAMENTO (93)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 58) che "La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027".
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AGGIORNAMENTO (94)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 393) che "Per le finalità di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023".